In Umbria, con il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, i proprietari potranno chiedere l’esclusione dei propri fondi dall’attività venatoria. La giurisprudenza amministrativa apre alla libertà di coscienza, alla tutela degli animali e alla sicurezza delle famiglie.
di Valeria Passeri
In Umbria si apre una fase importante per i proprietari di terreni, per le famiglie che vivono nelle aree rurali e per quanti considerano la tutela degli animali e dell’ambiente un valore non negoziabile. La Regione ha infatti avviato il procedimento per il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2026-2031, strumento che disciplina la gestione della fauna selvatica e l’organizzazione dell’attività venatoria sul territorio regionale. Con DGR n. 347 del 15 aprile 2026 è stata preadottata la documentazione preliminare del Piano ed è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
La questione interessa da vicino i proprietari e i conduttori dei fondi. La legge nazionale sulla caccia prevede infatti che chi intenda vietare l’esercizio venatorio sul proprio terreno possa presentare una richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio. L’amministrazione regionale è poi chiamata a esaminare l’istanza, valutando se l’esclusione del fondo sia compatibile con la pianificazione faunistico-venatoria.
La novità più rilevante non riguarda soltanto i tempi della procedura, ma le ragioni che possono sostenere la richiesta. Per anni, le istanze di esclusione sono state spesso ricondotte a esigenze agricole, produttive, economiche o di tutela di colture specializzate. Oggi, invece, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto un principio più ampio: anche i motivi etici e morali possono fondare la domanda di sottrazione di un terreno all’attività venatoria.
A segnare il cambio di passo è stata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 895 del 3 febbraio 2026, che ha affermato l’illegittimità di limiti regionali troppo restrittivi, nella parte in cui trasformavano in tassativi casi che la legge statale non considera esclusivi. Il proprietario, secondo il Consiglio di Stato, può chiedere l’esclusione del fondo anche per ragioni etiche e morali; la Regione, in caso di diniego, deve motivare in modo concreto perché quella sottrazione ostacolerebbe l’attuazione del Piano faunistico-venatorio.
Lo stesso orientamento è stato confermato dal TAR Pescara, sentenza n. 254 dell’11 maggio 2026, che ha ribadito come il proprietario non possa essere costretto a tollerare la caccia sul proprio terreno quando tale attività contrasti con convinzioni personali, morali ed etiche. Il TAR ha inoltre precisato che non basta un generico richiamo alla pianificazione venatoria per respingere la domanda: l’amministrazione deve spiegare in modo puntuale perché l’esclusione di quel determinato fondo comprometterebbe gli obiettivi del Piano.
Si tratta di un passaggio culturale e giuridico significativo. La caccia non viene più valutata solo come attività regolata da esigenze di gestione faunistica, ma anche alla luce dei diritti dei proprietari, della libertà di coscienza, della tutela della fauna, della sicurezza delle persone e del rispetto dell’ambiente. In altre parole, chi vive la campagna come luogo di pace, biodiversità e convivenza con gli animali può far valere questa visione davanti alla pubblica amministrazione.
Per presentare correttamente l’istanza sarà opportuno predisporre una documentazione completa: visure catastali aggiornate, planimetrie, documento di identità, stato di famiglia o visura camerale in caso di soggetto giuridico, fotografie dei luoghi ed elenco puntuale delle particelle catastali interessate. Una richiesta generica rischia infatti di essere debole; una domanda ben motivata, invece, può rappresentare uno strumento concreto di tutela del fondo, degli animali e della sicurezza familiare.
Resta fermo, inoltre, che la normativa venatoria già prevede limiti e divieti a tutela dell’incolumità pubblica. È vietato esercitare la caccia in prossimità di abitazioni, fabbricati, luoghi di lavoro, strade e altre aree sensibili; ed è vietato sparare in direzione di immobili e luoghi abitati al di sotto delle distanze previste dalla legge. Anche i fondi chiusi, se rispondono ai requisiti normativi, sono sottratti all’esercizio venatorio.
La procedura umbra assume quindi un valore che va oltre il singolo interesse privato. Difendere un terreno dalla caccia può voler dire difendere la biodiversità, proteggere gli animali domestici e selvatici, garantire tranquillità a famiglie e bambini, preservare il silenzio della natura e il diritto di vivere la campagna senza il timore degli spari.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale non elimina il ruolo della Regione nella pianificazione faunistica, ma chiede alla pubblica amministrazione un diverso livello di attenzione: non automatismi, non dinieghi standardizzati, non valutazioni solo economiche. Le ragioni etiche, quando sono serie, motivate e coerenti, meritano ascolto e ponderazione.
In questo quadro, i proprietari umbri interessati dovrebbero monitorare con attenzione l’iter del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale e prepararsi per tempo. La finestra dei trenta giorni dalla pubblicazione del Piano è breve, ma può diventare decisiva per affermare un principio semplice: la proprietà privata, la coscienza individuale, la tutela degli animali e la sicurezza delle persone non sono elementi marginali, ma diritti da considerare nella gestione del territorio.
ESSE AMBIENTE, con il Suo SPORTELLO LEGALE (https://www.esserete.it/sportello-esse-ambiente/) continuerà a seguire l’evoluzione del procedimento regionale e gli effetti delle più recenti pronunce amministrative, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente passa anche dal riconoscimento della responsabilità dei cittadini nella cura dei propri luoghi di vita.