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ToggleIl Ministero chiarisce devoluzione del patrimonio, controlli e utilizzo dell’acronimo “Onlus”
Con l’entrata in vigore definitiva della nuova fiscalità del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026, si è chiusa ufficialmente anche la lunga fase transitoria delle Onlus.
Dal 2026, infatti, l’Anagrafe unica delle Onlus è stata definitivamente soppressa e gli enti interessati a proseguire il proprio percorso nel Terzo Settore hanno dovuto scegliere se:
👉 iscriversi al RUNTS;
👉 trasformarsi in impresa sociale;
👉 oppure cessare il precedente regime.
Il termine fissato dalla normativa per presentare la domanda senza obbligo di devoluzione del patrimonio era quello del:
📌 31 marzo 2026
Ma cosa succede alle Onlus che hanno presentato domanda dopo questa data?
A chiarirlo è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota Direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026, che fornisce indicazioni operative molto importanti per enti, professionisti e uffici RUNTS.
⚖️ Il punto centrale: la devoluzione del patrimonio incrementale
Il Ministero ribadisce un principio fondamentale:
👉 le ex Onlus che presentano domanda di iscrizione al RUNTS dopo il 31 marzo 2026 devono devolvere il patrimonio incrementale maturato durante il periodo agevolato.
La devoluzione deve avvenire:
✔ verso enti con finalità analoghe;
✔ secondo quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997;
✔ previa richiesta di parere obbligatorio al Ministero.
📌 Attenzione: la devoluzione non blocca l’iscrizione al RUNTS
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda proprio questo aspetto.
Il Ministero specifica infatti che:
❗ l’obbligo devolutivo NON costituisce requisito di procedibilità dell’iscrizione al RUNTS.
In pratica:
👉 l’ufficio RUNTS non deve verificare la devoluzione nella fase istruttoria della domanda.
Si tratta quindi di due procedimenti distinti:
- da un lato l’iscrizione al RUNTS;
- dall’altro l’eventuale obbligo devolutivo.
🧩 Come vengono trattate le domande tardive
Per gli enti:
✔ privi di personalità giuridica
oppure
✔ che non intendono acquisirla
le domande vengono trattate come normali istanze di iscrizione, secondo la disciplina ordinaria prevista dal DM 106/2020.
🏛️ Il caso degli enti con personalità giuridica
Più delicata è invece la situazione degli enti:
- già dotati di personalità giuridica;
- oppure intenzionati ad acquisirla ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore.
In questo caso:
📌 la mancata devoluzione non rende improcedibile la domanda;
ma:
⚠️ potrebbe incidere sulla consistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.
👨⚖️ Il ruolo del notaio
Per questi enti il notaio assume un ruolo molto importante.
Dovrà infatti verificare che:
👉 il patrimonio residuo, dopo l’eventuale devoluzione, rimanga comunque sufficiente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.
Anche gli uffici RUNTS potranno:
✔ richiedere integrazioni;
✔ chiedere chiarimenti;
✔ verificare la completezza formale della documentazione notarile.
📅 Il Ministero chiarisce anche il significato della scadenza del 31 marzo
La Nota affronta poi un tema che aveva generato diversi dubbi interpretativi.
Il Ministero precisa che:
📌 il 31 marzo 2026 rappresentava il termine ultimo per l’avvio del procedimento di iscrizione.
Questo significa che, per gli enti con personalità giuridica:
👉 non basta che la delibera notarile sia stata adottata entro il 31 marzo;
occorre anche valutare il successivo deposito.
⚠️ Quando la domanda è considerata tardiva
Il Ministero chiarisce infatti che:
👉 se il notaio ha ricevuto la delibera entro il 31 marzo 2026 ma ha depositato la pratica nei 20 giorni successivi previsti dall’art. 22 CTS, quindi dopo il 31 marzo,
📌 la domanda è comunque considerata tardiva.
Un chiarimento molto importante, che conferma una lettura rigorosa del termine.
🔍 I controlli dell’Agenzia delle Entrate
Per verificare il corretto rispetto dell’obbligo devolutivo, il Ministero ha previsto uno specifico sistema di controllo.
Gli elenchi:
✔ degli enti iscritti al RUNTS;
✔ delle richieste di parere devolutivo;
saranno periodicamente trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo è consentire verifiche sull’effettivo adempimento degli obblighi patrimoniali previsti dalla normativa.
🏷️ Che fine fa l’acronimo “Onlus”?
La Nota affronta anche il tema della denominazione degli enti.
Dal momento che il regime Onlus è ormai cessato:
📌 l’utilizzo dell’acronimo “Onlus” non è più coerente con il nuovo sistema normativo.
Tuttavia il Ministero chiarisce che:
❌ non sono previste sanzioni automatiche;
ma:
👉 gli uffici RUNTS inviteranno progressivamente gli enti a modificare la denominazione sociale.
L’obiettivo è evitare confusione verso cittadini, associati e terzi.
📣 Una fase definitiva di passaggio al nuovo Terzo Settore
La Nota Ministeriale rappresenta un passaggio molto importante nella conclusione definitiva del vecchio sistema Onlus.
Dal 2026 il Terzo Settore entra infatti in una nuova fase:
✔ completamente centrata sul RUNTS;
✔ fondata sulle regole del Codice del Terzo Settore;
✔ caratterizzata da nuovi controlli, nuovi obblighi e maggiore uniformità amministrativa.
Per gli enti che non hanno completato il percorso entro il 31 marzo 2026, sarà quindi fondamentale valutare attentamente:
📌 posizione patrimoniale;
📌 eventuali obblighi devolutivi;
📌 corrette modalità di iscrizione;
📌 adeguamento della denominazione sociale.
🤝 Il supporto di E.S.S.E.
E.S.S.E., attraverso il proprio settore tecnico e il Centro Studi, supporta associazioni ed enti nella gestione degli adempimenti legati:
✔ all’iscrizione al RUNTS;
✔ alla verifica statutaria;
✔ alla fiscalità ETS;
✔ alla gestione patrimoniale e devolutiva;
✔ agli adeguamenti richiesti dalla riforma del Terzo Settore.
Un accompagnamento operativo sempre più importante in una fase normativa complessa e in continua evoluzione.