Una circolare del Ministero del Lavoro chiarisce che anche i comitati già dotati di personalità giuridica possono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, superando un nodo interpretativo che teneva in sospeso molte realtà associative.
Con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Dipartimento per le politiche sociali, il Terzo settore e le migrazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sciolto un nodo interpretativo che da tempo teneva sospesa la posizione di molti comitati interessati a entrare a far parte del Terzo Settore: quello dell’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore ai comitati già dotati di personalità giuridica.
Il nodo interpretativo
Il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 117/2017) prevede all’articolo 22 una procedura semplificata attraverso la quale gli enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica possono acquisirla contestualmente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con un patrimonio minimo ridotto rispetto a quello ordinariamente richiesto per le fondazioni. Restava però da chiarire se questa via fosse percorribile anche dai comitati che la personalità giuridica l’avevano già ottenuta secondo le regole ordinarie, oppure se questi ultimi dovessero seguire un percorso diverso per l’iscrizione al RUNTS.
L’interpretazione inclusiva del Ministero
La circolare adotta una lettura definita inclusiva della norma: i comitati, anche quando privi di personalità giuridica, possono essere riconosciuti come enti del Terzo Settore e accedere al RUNTS, purché posseggano i requisiti previsti dalla normativa di settore. I comitati non riconosciuti, in particolare, possono acquisire la personalità giuridica proprio attraverso l’iscrizione al RUNTS, utilizzando la procedura semplificata dell’articolo 22, con un patrimonio minimo indicativamente allineato a quello richiesto alle fondazioni ETS, pari a 30.000 euro.
I comitati sono una forma organizzativa storicamente diffusa in Italia per la promozione di raccolte fondi, iniziative solidali temporanee o campagne di sensibilizzazione, spesso nate attorno a un’emergenza sociale, sanitaria o ambientale specifica. La possibilità di consolidarsi come enti del Terzo Settore consente a queste realtà di accedere agli strumenti propri della riforma — dal 5 per mille alle agevolazioni fiscali, fino alla possibilità di partecipare a bandi riservati agli ETS — superando la natura provvisoria che spesso caratterizza i comitati.
Per le realtà organizzate in forma di comitato, spesso attive su fronti come la raccolta fondi per l’emergenza sanitaria, il sostegno a famiglie colpite da calamità o la promozione di iniziative culturali e sociali locali, il chiarimento ministeriale rimuove un ostacolo procedurale che in alcuni casi aveva bloccato le richieste di iscrizione presentate agli uffici del RUNTS.
Cosa cambia
Sul piano pratico, i comitati con personalità giuridica già acquisita possono ora procedere direttamente con la domanda di iscrizione al RUNTS nella sezione di competenza, in base alle attività statutariamente previste; i comitati non riconosciuti possono invece scegliere se seguire la procedura ordinaria di riconoscimento oppure quella semplificata legata alla contestuale iscrizione al Registro. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di rispettare i requisiti sostanziali previsti dal Codice del Terzo Settore per l’iscrizione, a partire dallo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale elencate all’articolo 5 del Codice.