Pubblicata la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026: focus su compensi sportivi, rimborsi forfetari, IVA, IRAP, statuti e regime 398
L’Agenzia delle Entrate interviene sulla riforma dello sport con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, fornendo importanti chiarimenti interpretativi sul Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha ridisegnato il quadro normativo degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché la disciplina del lavoro sportivo.
Si tratta di un documento particolarmente rilevante per ASD, SSD, dirigenti sportivi, consulenti, collaboratori, volontari e lavoratori sportivi, perché affronta alcuni dei temi più delicati emersi dopo l’entrata in vigore della riforma.
La circolare chiarisce aspetti fiscali e applicativi relativi a statuti, agevolazioni tributarie, compensi, rimborsi forfetari, esclusioni da IRAP, esenzione IVA per prestazioni sportive e regime agevolato per eventi e raccolte fondi.
Una circolare attesa dagli enti sportivi
La riforma dello sport ha introdotto una revisione profonda della disciplina degli enti sportivi dilettantistici e del lavoro sportivo.
Con la Circolare n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro interpretativo utile a sciogliere alcuni dubbi pratici che, negli ultimi mesi, hanno interessato molte associazioni e società sportive.
Il documento affronta sette aree principali:
- agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche;
- rimborsi forfetari ai volontari sportivi;
- franchigia fiscale di 15.000 euro per il lavoro sportivo dilettantistico;
- esclusione IRAP per co.co.co. sportive e amministrativo-gestionali;
- IVA sulle prestazioni sportive esenti;
- trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta;
- agevolazioni per eventi e raccolte fondi degli enti sportivi in regime 398.
SSD e agevolazioni fiscali: attenzione agli statuti
Uno dei primi chiarimenti riguarda le società sportive dilettantistiche costituite secondo il D.Lgs. 36/2021.
L’Agenzia conferma che anche le SSD possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, del TUIR e dall’art. 4, quarto comma, del Decreto IVA, ma solo a condizione che lo statuto sia correttamente impostato.
In particolare, gli enti sportivi dilettantistici che vogliono accedere alle agevolazioni fiscali devono integrare le clausole statutarie previste dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021 con quelle richieste dall’art. 148, comma 8, del TUIR.
Il messaggio è chiaro: la sola conformità alla riforma sportiva non basta. Per godere dei benefici fiscali è necessario che lo statuto sia coerente anche con le clausole richieste dalla normativa tributaria.
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi: il limite dei 400 euro mensili
Un altro punto centrale riguarda i volontari sportivi.
La circolare ricorda che l’attività del volontario deve essere personale, spontanea e gratuita. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite, ma possono essere riconosciuti rimborsi forfetari entro il limite di 400 euro mensili, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
Tali rimborsi, se contenuti nel limite previsto, non costituiscono reddito per il volontario. Tuttavia, l’Agenzia chiarisce un aspetto molto importante: questi importi concorrono comunque al superamento della soglia fiscale annua di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico.
Questo significa che, se un soggetto ha già percepito compensi sportivi superiori a 15.000 euro da altri enti, anche il rimborso forfetario potrà assumere rilevanza fiscale nella parte eccedente.
Gli enti sportivi dovranno quindi prestare particolare attenzione alle autocertificazioni rese dai percipienti e alla corretta gestione delle somme erogate.
Franchigia fiscale di 15.000 euro: vale anche per il lavoro subordinato sportivo
Tra i chiarimenti più rilevanti vi è quello relativo alla soglia fiscale di 15.000 euro annui.
L’Agenzia chiarisce che l’esclusione da imposizione prevista per i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non dipende dalla forma contrattuale utilizzata.
La franchigia, quindi, non riguarda solo le collaborazioni coordinate e continuative o il lavoro autonomo sportivo, ma si applica anche al lavoro sportivo subordinato.
La ragione è che l’agevolazione è collegata alla natura oggettiva dell’attività sportiva dilettantistica e non alla categoria reddituale nella quale il compenso viene inquadrato.
Di conseguenza, anche il lavoratore sportivo assunto con contratto subordinato può beneficiare dell’esclusione fiscale fino a 15.000 euro annui. L’eventuale eccedenza sarà invece tassata secondo le regole ordinarie della categoria reddituale di appartenenza.
IRAP: esclusi anche i compensi amministrativo-gestionali sotto gli 85.000 euro
La circolare interviene anche sul tema IRAP.
L’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede che i singoli compensi per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di 85.000 euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
L’Agenzia chiarisce che tale esclusione si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
Si tratta di un chiarimento importante per ASD e SSD, perché consente di estendere il beneficio non solo alle collaborazioni sportive in senso stretto, ma anche ai rapporti amministrativo-gestionali svolti nell’ambito degli enti sportivi dilettantistici.
Prestazioni sportive esenti IVA e dispensa dagli adempimenti
Altro tema affrontato riguarda l’IVA sulle prestazioni sportive.
La circolare richiama la disciplina delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese da organismi senza fine di lucro nei confronti delle persone che esercitano sport o educazione fisica.
Tali prestazioni sono esenti da IVA.
L’Agenzia chiarisce che gli enti che effettuano queste operazioni possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni esenti.
Resta però fermo un principio importante: la dispensa riguarda soltanto le operazioni esenti. Se l’ente effettua anche operazioni imponibili, per queste ultime restano applicabili gli ordinari obblighi IVA.
Cessione del contratto di un atleta: non è operazione esente IVA
La circolare affronta anche il caso della cessione, da parte di una ASD o SSD, del contratto o del diritto alle prestazioni sportive di un atleta in favore di una società professionistica.
L’Agenzia esclude che questa operazione possa essere considerata una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva.
Secondo la circolare, la cessione del contratto dell’atleta riguarda piuttosto un aspetto economico-finanziario legato all’acquisizione delle prestazioni sportive da parte della società professionistica.
Di conseguenza, l’operazione non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sportive e deve essere trattata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Regime 398: confermata l’agevolazione per due eventi annui
L’ultimo chiarimento riguarda l’art. 25, comma 2, della legge 133/1999, relativo alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e mediante raccolte pubbliche di fondi.
La circolare conferma che l’agevolazione è applicabile alla nuova platea degli enti sportivi dilettantistici disciplinati dal D.Lgs. 36/2021, comprese associazioni sportive, società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.
Le condizioni restano due:
- l’ente deve aver optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/1991;
- gli eventi complessivi non devono essere superiori a due per anno e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.
Si tratta di una conferma rilevante per gli enti sportivi che organizzano eventi, manifestazioni e raccolte fondi collegate alle proprie finalità istituzionali.
Cosa devono fare ora ASD e SSD
La Circolare n. 7/E rappresenta un’occasione importante per verificare la corretta gestione fiscale e amministrativa degli enti sportivi.
ASD e SSD dovrebbero in particolare:
- controllare la conformità dello statuto;
- verificare le clausole fiscali necessarie per le agevolazioni;
- monitorare compensi e rimborsi erogati a lavoratori e volontari sportivi;
- acquisire correttamente le autocertificazioni dei percipienti;
- controllare la gestione IRAP delle collaborazioni;
- distinguere correttamente operazioni IVA esenti e operazioni imponibili;
- verificare il corretto utilizzo del regime 398/1991.
Una riforma che richiede attenzione operativa
La riforma dello sport ha aperto una fase nuova per il mondo dilettantistico.
La Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate conferma che la gestione degli enti sportivi richiede oggi maggiore consapevolezza, competenza e attenzione documentale.
Le agevolazioni restano, ma devono essere applicate correttamente.
Le franchigie fiscali e contributive non possono essere gestite in modo automatico.
Le operazioni IVA devono essere valutate caso per caso.
Gli statuti devono essere coerenti non solo con la normativa sportiva, ma anche con quella fiscale.
Per ASD, SSD, dirigenti e professionisti, il messaggio è chiaro: la riforma offre strumenti e opportunità, ma richiede una gestione ordinata, trasparente e aggiornata.
In questo percorso, E.S.S.E. continuerà a fornire informazione, supporto e assistenza agli enti sportivi e associativi, affinché possano operare in sicurezza e nel pieno rispetto delle nuove regole.