La Cassazione ribadisce: servono attività realmente dilettantistiche per accedere alle agevolazioni fiscali
Nel mondo dello sport dilettantistico arriva una conferma importante dalla giurisprudenza:
👉 non è sufficiente il riconoscimento formale per accedere alle agevolazioni fiscali.
Con la sentenza n. 7217 del 25 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio destinato a incidere profondamente sulla gestione delle ASD e SSD:
📌 conta la sostanza dell’attività svolta, non solo la forma giuridica.
⚖️ Il principio stabilito dalla Cassazione
Secondo i giudici:
👉 l’iscrizione al CONI/RASD e il riconoscimento come società sportiva dilettantistica
👉 non garantiscono automaticamente l’applicazione del regime fiscale agevolato
Affinché i compensi possano beneficiare della non imponibilità prevista dagli articoli 67 e 69 del TUIR, è necessario che:
✔ siano erogati nell’ambito di una effettiva attività sportiva dilettantistica
✔ tale attività sia non commerciale
🧩 Il caso concreto
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato:
- l’applicazione del regime agevolato ai compensi erogati a 16 collaboratori;
- l’assenza di un’effettiva attività dilettantistica;
- la natura sostanzialmente commerciale dell’attività svolta.
I giudici di merito avevano già evidenziato elementi significativi:
❗ attività simile a quella di una palestra
❗ organizzazione strutturata e continuativa
❗ promozione commerciale (sito web, servizi dedicati, “vip center”)
👉 elementi incompatibili con la natura dilettantistica richiesta dalla normativa.
📌 La decisione della Corte
La Cassazione ha confermato integralmente la posizione dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che:
- il regime agevolato si applica solo in presenza di attività sportiva dilettantistica reale;
- non è sufficiente la qualificazione formale dell’ente;
- anche la soglia di esenzione (all’epoca 7.500 euro) presuppone la natura non commerciale dell’attività.
🔍 Un richiamo anche alla Riforma dello Sport
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui la Corte esclude l’applicabilità della disciplina introdotta dal D.Lgs. 36/2021.
👉 Anche le nuove norme sul lavoro sportivo
📌 presuppongono comunque lo svolgimento di attività dilettantistica e non commerciale
👉 confermando la centralità del requisito sostanziale.
🎯 Cosa cambia per ASD e SSD
La sentenza rappresenta un chiaro segnale per tutto il settore:
⚠️ Attenzione
Non basta:
- essere iscritti al registro;
- avere uno statuto conforme;
- qualificarsi formalmente come ente sportivo dilettantistico.
✅ È necessario
- svolgere concretamente attività sportiva dilettantistica;
- evitare modelli organizzativi tipici dell’impresa commerciale;
- garantire coerenza tra attività svolta e finalità istituzionali.
🧠 Un principio chiave: prevale la sostanza
Il messaggio della Cassazione è netto:
👉 il regime fiscale agevolato è subordinato alla realtà dei fatti
Non conta solo “come ci si definisce”, ma come si opera concretamente.
🧩 Il ruolo della corretta gestione
In un contesto normativo sempre più complesso, diventa fondamentale:
✔ strutturare correttamente le attività
✔ distinguere attività istituzionale e commerciale
✔ gestire in modo coerente i rapporti con collaboratori e tesserati
✔ verificare la reale natura dell’ente
📣 Conclusioni
La sentenza n. 7217/2026 rappresenta un punto fermo:
👉 il riconoscimento formale è solo il punto di partenza
👉 la vera discriminante è l’attività effettivamente svolta
Un richiamo forte alla responsabilità gestionale delle ASD e SSD, chiamate a operare con trasparenza, coerenza e correttezza.