Il decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interviene dopo la comfort letter europea e stabilisce la decorrenza delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Il 17 giugno 2025 il decreto fiscale n. 84 ha segnato un passaggio importante verso l’attuazione piena della riforma del Terzo Settore. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 138 ed entrato in vigore il 18 giugno, contiene disposizioni che riguardano direttamente il trattamento fiscale degli enti iscritti al RUNTS e delle imprese sociali.
Il punto centrale e la decorrenza: secondo la scheda di lettura del Senato, l’articolo 8 modifica la disciplina sull’applicazione delle disposizioni fiscali del Terzo Settore a seguito della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025. Le norme fiscali del Codice del Terzo Settore entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, la data di riferimento diventa quindi il 1 gennaio 2026.
Dalla sospensione all’avvio
Per anni una parte rilevante della riforma e rimasta sospesa in attesa del confronto con la Commissione europea sugli aiuti di Stato. Il decreto fiscale 2025 interviene in questo quadro, rimuovendo il riferimento all’autorizzazione europea per alcune disposizioni e fissando la nuova decorrenza del regime.
Che cosa significa per gli enti
La notizia è rilevante perché trasforma una prospettiva normativa in un calendario operativo. Enti non commerciali, ODV, APS, fondazioni, reti associative, cooperative sociali e imprese sociali devono prepararsi a un quadro fiscale che non sarà più soltanto annunciato. L’impatto riguarderà la qualificazione fiscale delle attività, i regimi forfetari, la distinzione tra attività di interesse generale e attività diverse, la gestione contabile e il rapporto con il RUNTS.
Questo non significa che ogni ente debba reagire nello stesso modo. La posizione fiscale dipende dalla natura dell’organizzazione, dalle attività svolte, dai ricavi, dalla presenza di attività commerciali, dalla qualifica civilistica e dalla struttura amministrativa. Per questo la comunicazione verso gli enti dovrà essere precisa e non allarmistica.
Il 2025 come anno di preparazione
Il decreto arriva nel semestre in cui era gia stata rinviata al 2026 la questione Iva degli enti associativi. Le due notizie non sono identiche, ma insieme definiscono il 2025 come anno ponte: il quadro fiscale del Terzo Settore si avvicina alla piena operatività, mentre associazioni e consulenti devono allineare statuti, contabilità, procedure, attività e scelte organizzative.
Per il lettore di essemedia.it/ il punto pratico è chiaro: il decreto fiscale non va letto solo come atto per addetti ai lavori. E un passaggio che incide sulla sostenibilità amministrativa del non profit, sulla capacita degli enti piccoli di restare dentro la riforma e sulla necessita di percorsi formativi diffusi. CSV, reti associative, commercialisti e amministrazioni pubbliche saranno chiamati a tradurre la norma in istruzioni comprensibili.
La scadenza del 2026 rende particolarmente importante distinguere gli enti gia iscritti al RUNTS, quelli ancora in transizione e le realtà provenienti da regimi precedenti. Ogni percorso richiede verifiche diverse, anche per evitare che l’adeguamento fiscale diventi un fattore di esclusione per organizzazioni piccole ma radicate nei territori.
La verifica successiva dovrà concentrarsi sui provvedimenti attuativi, sulle circolari interpretative e sugli strumenti messi a disposizione degli enti. Ma dal 17 giugno 2025 un dato risulta fissato: per il regime fiscale del Terzo Settore, il 2026 non e più una prospettiva lontana, ma la scadenza attorno alla quale organizzare il lavoro.