Più delega, più digitalizzazione e nuove regole su cancellazione e patrimonio
Si tratta di un aggiornamento atteso, che non modifica l’impianto normativo ma introduce correzioni operative, semplificazioni e chiarimenti fondamentali per enti, professionisti e uffici.
Un intervento che possiamo definire di “manutenzione evolutiva”: più flessibilità nella gestione delle pratiche, ma anche maggiore rigore nei passaggi più delicati, come cancellazione e devoluzione del patrimonio.
La svolta: arriva la delega per le pratiche RUNTS
La novità più rilevante riguarda la possibilità per il legale rappresentante di delegare un soggetto alla gestione delle istanze telematiche.
📌 Cosa cambia:
- Il nuovo art. 8, comma 2-bis introduce la delega digitale
- Il delegato può:
- compilare
- sottoscrivere
- inviare le pratiche
- Il documento di delega viene generato automaticamente dal sistema e allegato alla pratica
👉 Operatività dal 9 aprile 2026
Non si tratta di una modifica marginale: viene finalmente riconosciuta una prassi già diffusa, soprattutto per:
- piccoli enti
- associazioni con scarsa struttura amministrativa
- realtà che si affidano a consulenti (commercialisti, reti associative)
📌 Importante:
La delega non riguarda solo l’iscrizione, ma anche:
- aggiornamenti dati
- depositi atti
- comunicazioni successive
👉 Questo rafforza il ruolo dei professionisti e delle reti come supporto operativo strutturato agli ETS.
Digitalizzazione rafforzata del RUNTS
Il decreto spinge ulteriormente verso un sistema completamente digitale:
- Le comunicazioni degli uffici avverranno prioritariamente tramite piattaforma RUNTS
- Maggiore integrazione tra pratiche e documentazione
- Riduzione dei passaggi “informali”
👉 Obiettivo: più trasparenza e tracciabilità dei procedimenti
Cancellazione e devoluzione: regole più chiare (e più rigide)
📌 Principio confermato
Se un ente esce dal RUNTS ma continua ad operare fuori dal Terzo Settore:
👉 deve devolvere solo l’incremento patrimoniale maturato durante l’iscrizione
Ma ora cambia la procedura
Il decreto introduce una disciplina documentale dettagliata e obbligatoria.
Documenti richiesti:
- Situazione patrimoniale aggiornata
- Attestazione del revisore (con distinzione quota devolvibile/non devolvibile)
- Dichiarazione di accettazione dell’ente beneficiario
👉 Per enti “per cassa”:
- rendiconto semplificato
- elenco beni o autodichiarazione
📌 Novità fondamentale:
➡️ La richiesta di parere ex art. 9 CTS deve essere presentata già con l’istanza
Devoluzione e cancellazione: ora sono collegate
Il decreto chiarisce un passaggio cruciale:
👉 La cancellazione dal RUNTS si perfeziona solo dopo la verifica della devoluzione
Non è più un adempimento successivo o “separato”.
📌 Implicazione pratica:
- gli enti devono programmare prima tutta la documentazione
- non è possibile “chiudere” senza aver completato il percorso patrimoniale
Scioglimento semplificato (senza pendenze)
Nuova previsione per i casi più semplici:
👉 Possibilità di cancellazione con:
- delibera di scioglimento
- dichiarazione di assenza di rapporti giuridici pendenti
📌 Ma attenzione:
- resta fermo l’obbligo di devoluzione, se dovuta
Altre novità operative
Il decreto introduce anche interventi più tecnici ma molto rilevanti:
- ✔️ Trasferimento competenza territoriale meglio definito
- ✔️ Obbligo di deposito elenco soci (anche non persone fisiche) esteso a tutti gli ETS
- ✔️ Possibilità di attestare adesioni sopravvenute a enti associativi
- ✔️ Obbligo di deposito:
- relazioni organo di controllo
- relazioni del revisore
- per fondazioni: delibera di approvazione bilancio
👉 Obiettivo: uniformare controlli e migliorare la qualità delle informazioni nel RUNTS
Cosa cambia davvero per gli enti (e per i professionisti)
Questo decreto segna un passaggio importante:
✅ Semplifica
- introduce la delega
- rende più gestibili gli adempimenti
⚠️ Ma aumenta la responsabilità
- maggiore formalizzazione dei processi
- più attenzione alla gestione patrimoniale
- necessità di pianificazione in caso di uscita dal RUNTS
🔎 Il punto di vista ESSE
Per il sistema del Terzo Settore, e in particolare per le realtà affiliate e supportate da E.S.S.E., il decreto rappresenta:
👉 un’opportunità di rafforzamento organizzativo
La delega strutturata:
- valorizza il ruolo dei professionisti
- rende centrale il supporto tecnico qualificato
Le nuove regole sulla devoluzione:
- impongono una gestione più consapevole del patrimonio
- rafforzano trasparenza e credibilità del sistema
📅 Quando entrano in vigore le novità
🗓️ Dal 9 aprile 2026
(con adeguamento della piattaforma RUNTS)
Conclusione
Il DM 13/2026 non rivoluziona il RUNTS, ma lo rende più maturo, digitale e strutturato.
👉 Più semplice operare
👉 Più complesso uscire
Un equilibrio che spinge gli enti verso una gestione sempre più professionale.