Società Sportive Dilettantistiche: regole, fiscalità e adempimenti dopo la Riforma dello Sport (Prima Parte)

6 Settembre 2026

Dalla costituzione al RASD, dalla Legge 398/1991 al lavoro sportivo: cosa devono sapere oggi dirigenti e amministratori delle SSD

Le Società Sportive Dilettantistiche, comunemente indicate con l’acronimo SSD, rappresentano oggi uno degli strumenti più strutturati attraverso i quali organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

Ma parlare di SSD significa muoversi contemporaneamente su più piani: quello societario, quello sportivo, quello fiscale, quello previdenziale e quello relativo agli adempimenti introdotti dalla Riforma dello Sport.

Ed è proprio questa sovrapposizione di regole a rendere la loro gestione particolarmente delicata.

Una SSD, infatti, non è semplicemente una normale società a responsabilità limitata che inserisce lo sport nel proprio oggetto sociale. Allo stesso tempo, non è neppure assimilabile automaticamente a un’associazione sportiva dilettantistica.

È una società di capitali – nella maggior parte dei casi una SSD a responsabilità limitata – che, rispettando i requisiti stabiliti dalla normativa sportiva, acquisisce la qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Il quadro normativo di riferimento ruota principalmente attorno al D.Lgs. 36/2021, al D.Lgs. 39/2021, alla Legge 398/1991, all’articolo 148 del TUIR, alla disciplina IVA e alle numerose disposizioni relative al lavoro sportivo.

Un sistema diventato ancora più articolato dopo i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026.

Una società di capitali dentro l’ordinamento sportivo

La prima caratteristica da comprendere è che la SSD non costituisce un nuovo tipo societario autonomo.

Una SSD a r.l. resta una S.r.l. e continua quindi a essere regolata, sotto il profilo societario, dalle disposizioni del Codice civile.

Ha un capitale sociale, soci titolari di quote, organi amministrativi, bilancio d’esercizio, obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e responsabilità patrimoniale normalmente limitata al patrimonio della società.

A questa struttura societaria si sovrappone però la disciplina sportiva.

Per acquisire e mantenere la qualifica di ente sportivo dilettantistico è necessario, tra l’altro, essere affiliati a una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto e risultare iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD.

Ed è proprio il RASD a certificare ufficialmente la natura sportiva dilettantistica dell’ente.

L’iscrizione al Registro non deve però essere considerata una semplice formalità.

La società deve mantenere nel tempo i requisiti statutari e sportivi, svolgere concretamente attività sportiva dilettantistica e assicurare il corretto aggiornamento delle informazioni richieste.

Lo statuto è il primo vero snodo della SSD

Particolare importanza assume lo statuto.

Il D.Lgs. 36/2021 richiede che lo statuto individui chiaramente, tra gli altri elementi, denominazione, sede, rappresentanza legale, assenza di finalità lucrative, disciplina economico-finanziaria, scioglimento e destinazione del patrimonio.

Soprattutto, deve essere previsto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva.

La conformità statutaria non ha soltanto valore formale.

Uno statuto non conforme può impedire l’iscrizione al RASD o determinare, nei casi previsti, la cancellazione di una società già iscritta.

Ma oggi occorre prestare attenzione a un ulteriore elemento: statuto sportivamente corretto e statuto fiscalmente idoneo non sono necessariamente la stessa cosa.

Ed è uno dei temi più rilevanti emersi nel 2026.

Assenza di scopo di lucro e “lucratività attenuata”

La Riforma dello Sport ha introdotto per le società sportive di capitali un’importante novità.

La regola generale continua a prevedere che utili e avanzi di gestione siano destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

L’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 consente però alle SSD di capitali, entro precisi limiti, una forma di lucratività attenuata.

Una parte degli utili può quindi essere destinata, nei limiti stabiliti dalla legge, all’aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi.

Si tratta di una possibilità rilevante soprattutto per quelle società nelle quali i soci effettuano investimenti patrimoniali significativi.

Ma attenzione: ciò che è consentito dalla normativa sportiva non è automaticamente neutro dal punto di vista fiscale.

Ed è qui che emerge uno dei passaggi più importanti della disciplina attuale.

Requisiti sportivi e agevolazioni fiscali: due piani diversi

Una SSD può essere perfettamente conforme al D.Lgs. 36/2021 ed essere regolarmente iscritta al RASD senza avere necessariamente diritto a tutte le agevolazioni fiscali previste dal sistema sportivo.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha ribadito con chiarezza questa distinzione.

Per beneficiare, ad esempio, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148, comma 3, TUIR, la SSD deve rispettare anche le condizioni fiscali previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Fra queste assume particolare rilievo il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.

Una SSD che intenda quindi mantenere determinate agevolazioni fiscali deve valutare attentamente la scelta di utilizzare concretamente la lucratività attenuata.

In altri termini:

la possibilità civilistica di distribuire limitatamente utili e la possibilità fiscale di decommercializzare determinati corrispettivi non coincidono automaticamente.

È proprio per questo che lo statuto di una SSD dovrebbe essere costruito in funzione non soltanto della normativa sportiva, ma anche del modello fiscale concretamente prescelto dalla società.

Soci e tesserati: due figure completamente differenti

Altro punto spesso fonte di equivoci riguarda la distinzione tra soci e tesserati.

Nella SSD a r.l. il socio è il soggetto titolare di una partecipazione nella società.

Possiede una quota del capitale sociale e partecipa, secondo le regole societarie, alle decisioni della società.

Il tesserato, invece, è il soggetto inserito nell’ordinamento sportivo attraverso il tesseramento presso l’organismo sportivo competente.

Un atleta che frequenta i corsi di una SSD può quindi essere tesserato senza essere socio della società.

Allo stesso modo, un socio della SSD può non essere atleta o tesserato.

La distinzione assume rilievo anche sotto il profilo fiscale, poiché alcune agevolazioni relative ai corrispettivi specifici dipendono proprio dalla posizione del soggetto nei confronti dell’ordinamento sportivo.

Contabilità: la 398 non cancella gli obblighi della S.r.l.

Uno degli errori più diffusi consiste nel ritenere che una SSD che abbia optato per il regime della Legge 398/1991 sia sostanzialmente esonerata dalla contabilità.

Non è così.

La SSD costituita come S.r.l. rimane una società di capitali.

Deve quindi continuare a tenere la contabilità societaria, predisporre il bilancio di esercizio, sottoporlo all’approvazione dei soci e depositarlo presso il Registro delle Imprese.

La Legge 398 produce semplificazioni fiscali, ma non elimina gli obblighi civilistici propri della società.

È inoltre opportuno che la contabilità permetta di distinguere chiaramente le diverse categorie di entrate:

  • attività sportiva;
  • corrispettivi decommercializzati;
  • prestazioni sportive esenti IVA;
  • sponsorizzazioni;
  • pubblicità;
  • merchandising;
  • contributi;
  • raccolte fondi;
  • attività commerciali ordinarie.

Una separazione analitica delle entrate rappresenta anche uno degli strumenti più efficaci di difesa in caso di verifica fiscale.

Non tutte le entrate di una SSD hanno lo stesso trattamento

Un altro errore da evitare è considerare tutte le somme incassate da una SSD allo stesso modo.

La società può infatti avere contemporaneamente:

corrispettivi sportivi dei tesserati, sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising, contributi pubblici, gestione di impianti, attività accessorie e ulteriori entrate commerciali.

Ciascuna deve essere qualificata autonomamente.

L’articolo 148 TUIR può consentire, in presenza di tutti i requisiti, la decommercializzazione ai fini delle imposte sui redditi dei corrispettivi specifici relativi ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Non basta però chiamare un pagamento “quota sportiva”.

Occorre verificare chi paga, se il soggetto è correttamente tesserato, quale attività viene svolta, se essa è direttamente connessa alle finalità sportive e se lo statuto contiene le clausole fiscali richieste.

Al contrario, sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising e numerose altre attività continuano normalmente a rappresentare attività commerciale.

La Legge 398/1991

Per molte SSD senza fini di lucro continua ad assumere particolare rilevanza il regime della Legge 398/1991.

Il regime è utilizzabile, ricorrendone le condizioni, dalle società sportive dilettantistiche che non abbiano superato il limite di 400.000 euro di proventi commerciali previsto dalla normativa.

Il reddito derivante dalle attività commerciali rientranti nel regime viene determinato applicando un coefficiente di redditività del 3% ai proventi commerciali rilevanti, oltre alle ulteriori componenti previste dalla legge.

Anche l’IVA segue un sistema forfetario, con una detrazione generalmente pari al 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili interessate dal regime.

Ma la 398 non significa “assenza di imposte”.

Significa piuttosto una particolare modalità agevolata di determinazione del reddito e dell’IVA.

Il limite dei 400.000 euro deve inoltre essere monitorato costantemente nel corso dell’esercizio.

Le sponsorizzazioni restano attività commerciale

Una delle principali fonti di entrata delle SSD è rappresentata dalle sponsorizzazioni.

Si tratta normalmente di attività commerciale.

Devono quindi essere formalizzate con contratto, fatturate e correttamente contabilizzate.

È inoltre opportuno conservare tutta la documentazione che dimostri l’effettiva esecuzione della prestazione pubblicitaria: fotografie, banner, divise, post social, locandine, comunicati, materiali promozionali e programmi delle manifestazioni.

La documentazione è importante per la SSD, ma anche per lo sponsor, chiamato a dimostrare l’effettività e l’inerenza della spesa sostenuta.

Eventi e raccolte fondi: una novità del 2026

Dal 23 maggio 2026 è stata aggiornata anche la disciplina relativa agli eventi e alle raccolte pubbliche di fondi per gli enti sportivi dilettantistici in regime 398.

Ricorrendone le condizioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile determinati proventi collegati a eventi e raccolte fondi entro il limite complessivo di 51.645,69 euro, per un massimo di due eventi per periodo d’imposta.

Anche su questo punto la Circolare 7/E/2026 è intervenuta confermando l’applicabilità della disciplina alle SSD che utilizzano legittimamente il regime della Legge 398/1991.

Il lavoro sportivo e le tre soglie da non confondere

La Riforma dello Sport ha completamente riscritto la disciplina del lavoro sportivo.

Sono lavoratori sportivi, quando svolgono l’attività dietro corrispettivo, figure quali atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, oltre alle ulteriori mansioni riconosciute dalla normativa sportiva.

Nel settore dilettantistico ricorrono tre soglie che vengono frequentemente confuse:

5.000 euro ai fini previdenziali;

15.000 euro ai fini fiscali;

85.000 euro ai fini IRAP per i singoli compensi delle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo.

Sono tre limiti completamente differenti.

I compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui.

Per i rapporti interessati dalla Gestione Separata INPS opera invece una franchigia contributiva sui primi 5.000 euro.

Fino al 31 dicembre 2027 continua inoltre ad applicarsi la disciplina transitoria che prevede il calcolo della contribuzione pensionistica sul 50% dell’imponibile contributivo interessato.

Il presidente della SSD può essere anche lavoratore sportivo?

Sì, ma le due funzioni devono essere chiaramente distinte.

Il presidente o amministratore può percepire un compenso per la propria carica societaria.

Se svolge anche una vera e propria attività sportiva – ad esempio quella di allenatore – potrà eventualmente essere anche lavoratore sportivo.

Ma il compenso da presidente non può essere trasformato automaticamente in compenso sportivo.

Le due attività devono essere effettive, documentate e contrattualmente separate.

Lo stesso principio vale per il rischio di distribuzione indiretta degli utili: compensi irragionevolmente elevati o sproporzionati rispetto all’attività svolta possono assumere rilievo ai fini della verifica dell’assenza di finalità lucrative.

Volontari e collaboratori amministrativo-gestionali

Accanto ai lavoratori sportivi, le SSD possono avvalersi anche di volontari.

La prestazione del volontario deve essere personale, spontanea e gratuita.

La normativa consente, in determinate circostanze, rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dagli organismi sportivi competenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Diversa è invece la posizione delle collaborazioni amministrativo-gestionali, che non costituiscono lavoro sportivo in senso stretto ma beneficiano di alcune specifiche disposizioni introdotte dalla Riforma.

Non solo fisco: safeguarding, sicurezza, privacy e certificazioni mediche

La compliance di una SSD non si esaurisce con RASD, contabilità e dichiarazioni fiscali.

La società deve prestare attenzione anche a:

  • sicurezza sul lavoro;
  • certificazioni mediche degli atleti;
  • coperture assicurative;
  • tutela dei minori;
  • safeguarding;
  • privacy e trattamento dei dati personali;
  • contratti con gli utenti;
  • gestione dei dati sanitari;
  • utilizzo di immagini e video.

In particolare, le SSD sono interessate dagli obblighi relativi ai modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, ai codici di condotta e alle misure per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni.

Sono ormai veri e propri elementi della gestione ordinaria dell’organizzazione sportiva.

SSD e ASD: modelli differenti

La scelta tra ASD e SSD dipende soprattutto dalla struttura e dalle dimensioni dell’attività.

L’ASD conserva un’impostazione associativa.

La SSD dispone invece di un modello societario più strutturato, con quote di capitale, maggiore definizione dei rapporti patrimoniali e responsabilità normalmente limitata.

La SSD può quindi risultare particolarmente adatta nei casi di:

  • investimenti significativi;
  • gestione di impianti;
  • presenza di dipendenti;
  • finanziamenti bancari;
  • pluralità di soci investitori;
  • attività economiche organizzate in maniera particolarmente complessa.

La scelta non dovrebbe però essere effettuata guardando soltanto alle agevolazioni fiscali.

Occorre analizzare il progetto sportivo, la struttura patrimoniale, il rapporto con i tesserati, gli investimenti, le attività commerciali e gli obiettivi dei soci.

La vera regola: analizzare ogni singola operazione

La gestione fiscale di una SSD richiede soprattutto un cambio di prospettiva.

Non è corretto ragionare secondo l’equazione:

SSD = ente non profit = entrate non tassate.

La logica corretta è invece:

SSD regolarmente iscritta al RASD + rispetto della normativa sportiva + corretta qualificazione di ogni singola operazione + presenza dei requisiti fiscali specifici = applicazione delle agevolazioni effettivamente spettanti.

Una scuola sportiva può avere nello stesso esercizio corrispettivi dei tesserati, sponsorizzazioni, merchandising e contributi pubblici.

Non esiste un unico trattamento fiscale applicabile indistintamente a tutte queste entrate.

Ogni componente deve essere analizzata separatamente.

Il 2026 impone una verifica degli statuti

Proprio alla luce della Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, le SSD già operative dovrebbero verificare i propri statuti su due livelli.

Il primo è quello sportivo e civilistico, con riferimento alla conformità agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021.

Il secondo è quello fiscale, con riferimento alle clausole necessarie per poter utilizzare, quando spettanti, le agevolazioni dell’articolo 148 TUIR e della disciplina IVA collegata.

La conformità sportiva dello statuto non garantisce automaticamente la piena idoneità fiscale.

È probabilmente uno dei principali aspetti sui quali dirigenti e professionisti dovrebbero concentrare oggi l’attenzione.

Una gestione sempre più professionale

La SSD moderna è ormai un organismo complesso.

È contemporaneamente una società di capitali, un ente sportivo dilettantistico, un soggetto fiscale, un committente o datore di lavoro e un’organizzazione chiamata a rispettare obblighi in materia di sicurezza, tutela dei minori, privacy, assicurazioni e certificazioni sanitarie.

Per questo una corretta gestione richiede una visione integrata.

Statuto, RASD, affiliazione, contabilità, regime 398, IVA, tesseramenti, lavoro sportivo, volontariato, sponsorizzazioni, safeguarding e bilancio non possono essere affrontati come compartimenti separati.

La Riforma dello Sport ha ampliato gli strumenti a disposizione delle società sportive, ma ha anche aumentato la necessità di una gestione consapevole e professionale.

E oggi, più che mai, essere una SSD non significa semplicemente praticare sport sotto forma societaria: significa costruire un’organizzazione capace di rispettare contemporaneamente le regole del diritto societario, dell’ordinamento sportivo e della fiscalità.

Articolo aggiornato al 6 settembre 2026 sulla base della normativa e della prassi richiamate. Le singole situazioni devono essere valutate considerando statuto, forma societaria, organismo di affiliazione, attività effettivamente esercitate e regime fiscale adottato.

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