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Lavoro

Volontario o lavoratore? A volte il confine è più sottile di quanto sembra

· Claudia Virginia di Mauro · 6 min di lettura
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Presenza quotidiana, orari prestabiliti, mansioni sempre uguali e somme corrisposte con regolarità possono trasformare un’attività formalmente presentata come volontariato in qualcosa di molto diverso. Per gli enti del Terzo settore la qualificazione del rapporto non dipende dal nome utilizzato, ma da come l’attività viene concretamente svolta.

“Viene ogni giorno, ha degli orari, svolge sempre lo stesso lavoro e riceve ogni mese dei soldi. Siamo ancora davanti a un volontario?”

È una domanda meno teorica di quanto possa sembrare. Nella vita quotidiana di associazioni ed enti del Terzo settore può accadere che una collaborazione nata realmente come attività volontaria assuma progressivamente caratteristiche sempre più vicine a quelle di un rapporto di lavoro.

Il confine, però, non può essere individuato attraverso un singolo elemento. Un volontario può frequentare l’associazione con regolarità, avere compiti definiti e persino organizzarsi secondo determinati giorni o fasce orarie. Il Codice del Terzo settore prevede espressamente l’esistenza di volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale e, proprio per questo, devono essere iscritti nell’apposito registro.

La differenza emerge quando la presenza continuativa si combina con altri fattori: obbligo di rispettare turni imposti, necessità di giustificare le assenze, inserimento stabile nell’organizzazione, svolgimento continuativo di mansioni necessarie al funzionamento dell’ente e, soprattutto, corresponsione periodica di somme che non rappresentano veri rimborsi di spese sostenute.

Il punto di partenza della disciplina è chiaro. Il volontario, secondo l’articolo 17 del Codice del Terzo settore, mette a disposizione tempo e capacità per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per finalità di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Questo non significa che il volontario debba necessariamente sostenere personalmente i costi dell’attività. L’ente può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni preventivamente stabiliti. Ciò che la legge esclude sono invece i rimborsi forfetari utilizzati, di fatto, come una forma di compenso periodico.

Un esempio aiuta a comprendere la differenza.

Una persona presta attività tre o quattro giorni alla settimana presso un’associazione e sostiene spese per spostamenti effettuati nell’interesse dell’ente. Presenta la documentazione prevista e riceve il rimborso delle somme effettivamente sostenute. La regolarità della sua presenza, da sola, non trasforma automaticamente il rapporto in lavoro.

La situazione cambia sensibilmente se la stessa persona riceve ogni mese 400 o 500 euro, sempre dello stesso importo, indipendentemente dalle spese realmente sostenute. Se quella somma è collegata sostanzialmente alla presenza o alle ore di attività, definirla “rimborso spese” non basta a renderla tale.

In materia di rapporti di lavoro conta infatti la realtà sostanziale. L’articolo 2094 del Codice civile individua nel lavoratore subordinato chi presta la propria attività mediante retribuzione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. La qualificazione di un rapporto richiede quindi di osservare concretamente come esso viene eseguito e non soltanto il nome attribuito dalle parti.

Immaginiamo un’altra situazione. Un’associazione apre ogni mattina alle nove. Una persona deve essere presente tutti i giorni dalle 9 alle 13, svolge stabilmente attività di segreteria, risponde alle indicazioni del presidente, deve comunicare preventivamente eventuali assenze e riceve alla fine di ogni mese una somma predeterminata.

In un caso del genere, gli elementi da valutare diventano numerosi: continuità della prestazione, orario imposto, inserimento stabile nell’organizzazione, direttive ricevute, necessità della prestazione per il funzionamento dell’ente e periodicità del pagamento.

Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, consente necessariamente di stabilire che esista un rapporto subordinato. Ma la loro presenza congiunta rende molto più difficile sostenere che si tratti semplicemente di volontariato gratuito.

Un ulteriore segnale di attenzione riguarda le mansioni. Se il volontario svolge sempre la stessa funzione, copre stabilmente un posto essenziale nell’organizzazione e garantisce quotidianamente un servizio che, senza di lui, richiederebbe l’assunzione o l’incarico di un lavoratore, l’ente dovrebbe interrogarsi sulla reale natura del rapporto.

Il volontariato può essere organizzato e continuativo, ma non dovrebbe diventare uno strumento per sostituire strutturalmente il lavoro retribuito.

Il Codice del Terzo settore stabilisce inoltre un principio particolarmente importante: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lo stesso ente attraverso il quale viene svolta l’attività volontaria, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge.

Questo significa che non è corretto pensare di poter dividere artificialmente la stessa attività in due parti: alcune ore considerate volontariato e altre remunerate, quando in concreto si tratta della medesima prestazione resa nello stesso rapporto organizzativo.

Un altro equivoco frequente riguarda il termine “rimborso”.

Non basta scrivere nella contabilità dell’associazione “rimborso volontario” per escludere che quella somma possa avere natura retributiva. Occorre poter dimostrare che esiste una spesa realmente sostenuta nell’interesse dell’ente e che il rimborso rispetta le procedure previste.

Se, invece, ogni mese viene corrisposta la stessa cifra senza alcuna relazione con spese reali, il rischio è che quella somma venga interpretata come corrispettivo dell’attività svolta.

Le conseguenze di una riqualificazione non riguardano soltanto il modo in cui viene chiamato il rapporto. Possono emergere profili contributivi, fiscali, assicurativi e lavoristici, con la possibilità di dover ricostruire gli obblighi che sarebbero derivati da un corretto inquadramento della prestazione.

Per questo il problema deve essere affrontato prima, non dopo un controllo.

Un ente dovrebbe periodicamente chiedersi come vengono realmente utilizzati i propri volontari. Partecipano liberamente alle attività? Possono scegliere se e quando rendersi disponibili? Oppure esiste un vero obbligo di presenza? Le somme erogate corrispondono a spese effettive o assomigliano a un compenso? Le mansioni sono di supporto alla missione associativa oppure costituiscono un posto di lavoro stabile all’interno dell’organizzazione?

Sono domande molto più importanti della semplice presenza di una lettera di volontariato o dell’iscrizione nel registro.

Anche la tutela assicurativa resta fondamentale: gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività svolta e per la responsabilità civile verso terzi.

Nel mondo associativo la presenza dei volontari rappresenta una risorsa essenziale e, in molti casi, l’anima stessa dell’organizzazione. Proprio per questo è necessario proteggerne la natura.

Volontariato significa scelta, gratuità e solidarietà. Lavoro significa invece prestazione resa nell’ambito di un rapporto che può comportare un corrispettivo, obblighi e vincoli organizzativi.

Quando una persona viene ogni giorno, osserva un orario prestabilito, svolge sempre le stesse mansioni, risponde stabilmente alle direttive dell’ente e riceve periodicamente somme di denaro, la domanda iniziale diventa inevitabile.

Siamo davvero ancora davanti a un volontario?

La risposta non può essere data guardando l’etichetta utilizzata dall’associazione. Bisogna guardare i fatti. Ed è proprio nei fatti che, a volte, il confine tra volontariato e lavoro diventa molto più sottile di quanto sembra.