Regime forfettario per Odv e Aps: cosa cambia dal 2026

13 Maggio 2026

Fatture, IVA e nuovi adempimenti: cosa cambia davvero per gli enti del Terzo Settore

Dal 1° gennaio 2026 il nuovo sistema fiscale del Terzo Settore entra finalmente a pieno regime.
Una svolta attesa da anni, che coinvolge direttamente anche le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) titolari di partita IVA.

Tra i temi che stanno creando più dubbi operativi c’è sicuramente il regime forfettario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore.

👉 Chi può utilizzarlo?
👉 Come si emettono le fatture?
👉 Quale codice IVA bisogna usare?
👉 Serve comunque la fatturazione elettronica?

Domande che oggi trovano risposte più chiare grazie anche alla Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate.


⚖️ Dal 2026 parte la nuova fiscalità del Terzo Settore

Con il Decreto Legge n. 84/2025 è stata confermata la piena operatività delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi:

📌 il nuovo regime fiscale parte ufficialmente dal 1° gennaio 2026.

Entrano così concretamente in vigore le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. 117/2017, dedicate proprio al trattamento tributario degli enti iscritti al RUNTS.


🧩 Chi può usare il regime forfettario ex art. 86 CTS

Il regime agevolato previsto dall’articolo 86 può essere utilizzato da:

✅ Organizzazioni di Volontariato (Odv)
✅ Associazioni di Promozione Sociale (Aps)

a condizione che:

📌 nell’esercizio precedente abbiano conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro.

Si tratta di un regime molto importante perché consente una gestione semplificata delle attività commerciali svolte dagli enti.


📌 Come si esercita l’opzione

L’adesione al regime può avvenire:

👉 in fase di apertura della partita IVA

per gli enti di nuova costituzione;

oppure

👉 tramite dichiarazione annuale

per Odv e Aps che già svolgevano attività commerciale.


🔍 Attenzione: non tutte le entrate contano negli 85.000 euro

La Circolare 1/E chiarisce un aspetto molto importante.

Alcune entrate:

  • plusvalenze;
  • sopravvenienze;
  • dividendi;
  • proventi particolari;

👉 non rilevano ai fini del calcolo della soglia degli 85.000 euro.

Una precisazione utile per molti enti che rischiavano di interpretare il limite in modo troppo rigido.


💡 Il punto centrale: come funziona l’IVA nel regime art. 86

Il dubbio più frequente riguarda proprio la fatturazione.

Le Odv e le Aps che applicano il regime ex art. 86:

✅ non applicano IVA nelle fatture emesse verso soggetti italiani;
✅ non devono esporre l’imposta in fattura.

In sostanza:

📌 le operazioni risultano “non soggette IVA”.


🖥️ Serve comunque la fatturazione elettronica?

Sì.

Anche se il regime prevede:

✔ esonero dalla certificazione dei corrispettivi
✔ forti semplificazioni fiscali

👉 l’ente che deve emettere fattura deve comunque utilizzare un sistema di fatturazione elettronica.

Questo significa che:

📌 Odv e Aps dovranno dotarsi di software o piattaforme adeguate per emettere le fatture elettroniche tramite SDI.


⚠️ Il problema pratico: molti software non sono ancora pronti

Qui nasce la vera difficoltà operativa.

Molti programmi di fatturazione oggi presenti sul mercato:

❌ non prevedono ancora un codice IVA specifico per il regime ex art. 86 CTS.

Per questo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione operativa molto concreta.


🧩 Il supporto di E.S.S.E.: fatturazione elettronica aggiornata

In questa fase di cambiamento, E.S.S.E. mette a disposizione degli enti affiliati una piattaforma di fatturazione elettronica aggiornata alle nuove disposizioni fiscali del Terzo Settore.

Uno strumento operativo pensato per aiutare Odv, Aps ed ETS nella gestione corretta delle fatture, con particolare attenzione:

✔ all’utilizzo del codice Operazioni non soggette – altri casi;
✔ all’indicazione del corretto riferimento normativo all’art. 86 del D.Lgs. 117/2017;
✔ alla gestione dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per Odv e Aps;
✔ alla semplificazione degli adempimenti amministrativi e fiscali.

La piattaforma rappresenta un supporto concreto per accompagnare gli enti nella nuova fase della fiscalità ETS, riducendo il rischio di errori e rendendo più semplice l’adeguamento alle regole operative dal 2026.

🧩 Come configurare correttamente il software

Per evitare errori, il consiglio operativo è quello di creare un codice IVA personalizzato all’interno del gestionale di fatturazione.

La procedura è generalmente molto semplice:

👉 creare un nuovo codice IVA

con aliquota:

📌 0,00%


👉 inserire il riferimento normativo

È consigliabile indicare:

“Operazione effettuata da soggetto appartenente al regime forfetario di cui all’art. 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Operazione non soggetta a IVA.”


📌 Attenzione anche al bollo

Un altro aspetto importante riguarda l’imposta di bollo.

Le Odv e le Aps:

✅ sono esenti dal bollo
ai sensi dell’art. 82, comma 5 del Codice del Terzo Settore.

👉 Nei software di fatturazione occorre quindi disattivare l’opzione relativa al bollo automatico.


🎯 Una fase nuova per il Terzo Settore

L’avvio della fiscalità ETS segna un passaggio storico.

Per molte associazioni significa:

✔ cambiare modalità operative
✔ digitalizzare la gestione fiscale
✔ comprendere nuovi meccanismi IVA e contabili
✔ adattare software e procedure interne


📣 Conclusioni

Il regime forfettario previsto dall’art. 86 del CTS rappresenta una grande opportunità di semplificazione per Odv e Aps.

Tuttavia, il passaggio al nuovo sistema richiede attenzione operativa e una corretta impostazione degli strumenti di fatturazione elettronica.

Il consiglio per gli enti è chiaro:

👉 non aspettare gli ultimi giorni
👉 verificare subito il proprio software gestionale
👉 aggiornare procedure e impostazioni fiscali

Perché dal 2026 il Terzo Settore entrerà definitivamente in una nuova fase, sempre più digitale, strutturata e trasparente.

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