SSD e fiscalità: art. 148, Legge 398 e lucratività attenuata – Seconda parte

9 Settembre 2026

Seconda parte dell’approfondimento sulle Società Sportive Dilettantistiche: quando i corrispettivi dei tesserati possono essere decommercializzati, come funziona il regime 398 e perché la possibilità di distribuire utili impone una scelta fiscale da valutare con attenzione

Nella prima parte del nostro approfondimento abbiamo analizzato la struttura delle Società Sportive Dilettantistiche, la loro natura societaria, l’iscrizione al RASD, gli obblighi contabili e il lavoro sportivo.

In questa seconda parte entriamo nel cuore di uno degli aspetti più complessi della disciplina delle SSD: la fiscalità.

Tre sono i temi che meritano particolare attenzione: articolo 148 del TUIR, Legge 398/1991 e lucratività attenuata prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

Norme diverse, con finalità differenti, che nella gestione quotidiana vengono spesso sovrapposte. Ed è proprio da questa sovrapposizione che possono nascere gli errori più rilevanti.

La relazione tecnica alla base di questo approfondimento evidenzia infatti un principio essenziale: qualifica sportiva, natura societaria e diritto alle agevolazioni fiscali appartengono a piani distinti.

Essere una SSD non significa essere fiscalmente “non commerciale”

La prima convinzione da superare è che una SSD, in quanto società sportiva senza fini di lucro, possa considerare automaticamente non imponibili tutte le proprie entrate.

Non è così.

Una SSD costituita nella forma di S.r.l. è innanzitutto una società di capitali e rientra tra i soggetti passivi IRES. Le agevolazioni previste per lo sport dilettantistico intervengono soltanto quando ricorrono gli specifici presupposti stabiliti dalle singole norme.

Occorre pertanto esaminare separatamente:

  • corrispettivi versati da soci e tesserati;
  • sponsorizzazioni;
  • pubblicità;
  • merchandising;
  • gestione di servizi;
  • contributi;
  • altre attività commerciali.

Non esiste, in altre parole, una fiscalità unica della SSD.

Articolo 148 TUIR: perché è così importante

L’articolo 148, comma 3, TUIR rappresenta una delle agevolazioni fiscalmente più rilevanti per il mondo sportivo dilettantistico.

La norma consente, quando ricorrono tutte le condizioni previste, di non considerare commerciali determinate attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte dei soggetti individuati dalla disposizione, tra i quali assumono particolare rilievo soci e tesserati.

Pensiamo a una SSD che organizza corsi sportivi e incassa dai propri tesserati:

300.000 euro annui di corrispettivi per corsi e allenamenti.

Se sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa, quelle somme possono essere decommercializzate ai fini delle imposte sui redditi.

Non significa applicare un’imposta ridotta.

Significa qualcosa di ancora più rilevante:

quei corrispettivi, ricorrendone le condizioni, non vengono considerati ricavi commerciali ai fini dell’IRES.

È evidente quindi quale possa essere il valore economico dell’articolo 148 per una SSD che realizza gran parte delle proprie entrate attraverso l’attività sportiva resa ai tesserati.

Il tesseramento da solo non basta

Essere tesserati non rende automaticamente non imponibile qualsiasi somma versata alla società.

Devono essere verificati contemporaneamente:

il soggetto che effettua il pagamento, il corretto tesseramento, la natura dell’attività prestata, il collegamento diretto con le finalità istituzionali e la presenza dei requisiti statutari richiesti.

La semplice indicazione in ricevuta di espressioni come “quota corso”, “quota sportiva” o “contributo attività” non modifica la natura sostanziale dell’operazione.

È sempre la realtà del rapporto a determinare il trattamento fiscale.

Il comma 8 dell’articolo 148: il vero punto critico

L’agevolazione del comma 3 non opera isolatamente.

Per beneficiarne occorre rispettare anche le condizioni previste dal comma 8 dell’articolo 148.

Tra queste assume particolare importanza il:

divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo le ipotesi imposte dalla legge.

Ed è proprio questa condizione a creare il problema di coordinamento con una delle più importanti novità introdotte dalla Riforma dello Sport: la lucratività attenuata.

La Legge 398/1991: un’agevolazione diversa

L’articolo 148 e la Legge 398/1991 non sono la stessa cosa.

Questa distinzione è fondamentale.

L’articolo 148 risponde alla domanda:

“Questo corrispettivo è fiscalmente commerciale oppure può essere decommercializzato?”

La Legge 398 risponde invece a un’altra domanda:

“Una volta accertato che questo provento è commerciale, con quali modalità vengono determinati reddito imponibile e IVA?”

La Legge 398 è attualmente utilizzabile, ricorrendone tutti i requisiti, dagli enti sportivi dilettantistici indicati dalla normativa che abbiano conseguito nel periodo precedente proventi derivanti da attività commerciali non superiori a 400.000 euro.

Come funziona la 398

Il principale vantaggio ai fini delle imposte sui redditi consiste nell’applicazione di un coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali interessati dal regime, ferme restando le ulteriori componenti imponibili previste dalla normativa.

Prendiamo una SSD che realizza:

100.000 euro di sponsorizzazioni.

In termini semplificati:

  • proventi commerciali: €100.000;
  • coefficiente di redditività: 3%;
  • reddito imponibile: €3.000;
  • IRES al 24%: €720.

Anche sul versante IVA opera una determinazione forfetaria: per la generalità delle operazioni interessate dal regime la detrazione forfetaria è normalmente pari al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili.

La relazione predisposta per questo approfondimento evidenziava proprio questa distinzione tra decommercializzazione dell’articolo 148 e determinazione forfetaria dei proventi commerciali mediante la 398.

Articolo 148 e 398 possono convivere

Ed è proprio qui che si comprende il funzionamento tipico di molte SSD.

Ipotizziamo una società che nell’anno realizzi:

€300.000 da corsi sportivi dei tesserati
€100.000 da sponsorizzazioni.

Se possiede tutti i requisiti:

€300.000 dei corsi
→ possono essere decommercializzati ai sensi dell’articolo 148;

€100.000 di sponsorizzazioni
→ restano proventi commerciali;

ma, se la società può utilizzare la 398:

i €100.000 commerciali possono essere assoggettati al relativo regime forfetario.

Quindi l’articolo 148 e la Legge 398 non sono alternativi: possono agire contemporaneamente su componenti differenti dell’attività della stessa SSD.

Questo è probabilmente uno dei concetti più importanti nella fiscalità sportiva.

La lucratività attenuata cambia lo scenario

La Riforma dello Sport ha introdotto una novità che rende il quadro molto più interessante, ma anche più complesso.

L’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 consente alle SSD costituite come società di capitali e, con le specificità previste, alle cooperative di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dopo la copertura delle perdite pregresse, all’aumento gratuito del capitale oppure alla distribuzione di dividendi ai soci.

Il dividendo incontra inoltre un ulteriore limite collegato al rendimento del capitale effettivamente versato: non può superare il tasso massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali. La legge consente inoltre il rimborso al socio del capitale effettivamente versato nei limiti stabiliti dalla disposizione.

È quella che viene comunemente definita:

“lucratività attenuata”.

La SSD resta quindi, secondo la disciplina sportiva, un ente senza fini di lucro, ma viene ammessa una limitata remunerazione del capitale investito.

Il problema: ciò che è ammesso civilisticamente può non esserlo fiscalmente

È qui che emerge il nodo centrale.

Il D.Lgs. 36/2021 consente alla SSD di prevedere una limitata distribuzione degli utili.

L’articolo 148, comma 8, TUIR, per riconoscere la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, pretende invece un divieto assoluto di distribuzione secondo le condizioni previste dalla normativa fiscale.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 è intervenuta espressamente su questo punto.

L’Agenzia ha chiarito che le SSD costituite secondo la nuova disciplina del D.Lgs. 36/2021 possono beneficiare dell’articolo 148, comma 3, ma devono rispettare le ulteriori condizioni del comma 8. In sostanza, la non lucratività richiesta dalla disciplina sportiva non è sufficiente, da sola, a garantire l’agevolazione fiscale.

Il risultato è particolarmente importante:

la SSD che vuole mantenere la decommercializzazione dell’articolo 148 deve strutturare lo statuto in maniera compatibile con il divieto fiscale di distribuzione richiesto dal comma 8.

La possibilità concessa dall’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 e la disciplina fiscale dell’articolo 148 devono pertanto essere coordinate già in fase statutaria.

Distribuire utili o mantenere l’articolo 148?

La domanda diventa allora strategica.

Una SSD può preferire:

rinunciare alla distribuzione degli utili, mantenendo – ricorrendone tutti gli altri requisiti – la possibilità di utilizzare la decommercializzazione dell’articolo 148;

oppure può scegliere un modello che consenta la lucratività attenuata, accettando le conseguenze sulle agevolazioni che richiedono il divieto assoluto.

Non esiste una risposta valida per tutte le società.

Per una SSD che vive prevalentemente dei corrispettivi versati da centinaia di tesserati, il valore dell’articolo 148 può essere enormemente superiore al possibile dividendo distribuibile.

Per una società caratterizzata invece da rilevanti investimenti patrimoniali e da un modello economico maggiormente orientato ai ricavi commerciali, la possibilità di remunerare entro determinati limiti il capitale dei soci può assumere un significato differente.

E la Legge 398? La questione è più complessa

Qui occorre evitare conclusioni troppo semplicistiche.

La perdita dell’articolo 148 in presenza di uno statuto incompatibile con il relativo comma 8 emerge oggi chiaramente dalla posizione dell’Agenzia delle Entrate.

Più delicata è invece la questione della compatibilità tra lucratività attenuata e Legge 398/1991 in senso stretto.

La Legge 398, nel testo vigente, si riferisce alle associazioni e società sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, mentre l’articolo 90 della Legge 289/2002 aveva esteso il regime alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Il D.Lgs. 36/2021, tuttavia, colloca espressamente la possibilità di una limitata distribuzione degli utili all’interno dell’articolo rubricato proprio “Assenza di fine di lucro”.

Da qui nasce il problema interpretativo.

Una tesi sostiene che la lucratività attenuata non trasformi la SSD in una normale società lucrativa e che, pertanto, possa continuare a essere considerata “senza fine di lucro” anche ai fini della 398.

L’altra impostazione, più prudenziale, sottolinea invece che il requisito soggettivo della Legge 398 e della normativa che ne ha esteso l’applicazione alle SSD richiede particolare cautela quando lo statuto consenta effettivamente la distribuzione di dividendi.

La Circolare 7/E/2026 ha affrontato espressamente il conflitto con l’articolo 148, ma non ha sciolto in termini altrettanto netti e generali il nodo della compatibilità della lucratività attenuata con la Legge 398 propriamente detta.

Per questa ragione non appare corretto affermare né che:

“la lucratività attenuata fa certamente perdere la 398”

né, all’opposto, che:

“la 398 è certamente e integralmente compatibile con la distribuzione degli utili”.

Si tratta ancora di un terreno che richiede una valutazione professionale prudente.

Una scelta che deve essere fatta prima, non dopo

Il punto centrale è che questa decisione non dovrebbe essere presa quando arriva il momento di approvare il bilancio e ci si accorge che esistono utili distribuibili.

La scelta dovrebbe essere compiuta a monte, quando viene predisposto o modificato lo statuto della SSD.

Occorre chiedersi:

  • qual è la composizione dei ricavi della società?
  • quanto pesano i corrispettivi dei tesserati?
  • quanto pesano sponsorizzazioni e altre attività commerciali?
  • la SSD applica o intende applicare la Legge 398?
  • i soci hanno realmente l’esigenza di remunerare il capitale investito?
  • quale vantaggio economico deriverebbe dalla distribuzione?
  • quali benefici fiscali potrebbero essere sacrificati?

Soltanto dopo aver risposto a queste domande è possibile costruire uno statuto coerente con il modello economico della società.

Un esempio rende evidente la scelta

Consideriamo una SSD con:

€500.000 di corrispettivi sportivi dei tesserati;
€100.000 di sponsorizzazioni;
€100.000 di capitale sociale;
€80.000 di utile civilistico.

La possibilità di distribuire una parte dell’utile è comunque soggetta ai limiti della lucratività attenuata e al tetto di rendimento previsto dall’articolo 8.

Il vantaggio economico per i soci potrebbe quindi essere relativamente limitato.

Se però la società, per esercitare quella facoltà, non potesse più rispettare le condizioni dell’articolo 148, dovrebbe confrontare il potenziale dividendo con il valore fiscale della decommercializzazione di €500.000 di corrispettivi sportivi.

In una struttura di questo tipo la scelta potrebbe risultare evidentemente sbilanciata a favore del mantenimento del regime di piena non lucratività fiscale.

In una SSD con una struttura di ricavi completamente diversa, la conclusione potrebbe invece cambiare.

Cosa non si perde automaticamente

È importante chiarire anche l’altro lato della questione.

La scelta della lucratività attenuata non determina automaticamente la perdita della qualifica di SSD.

Se vengono rispettati i requisiti del D.Lgs. 36/2021, la società continua a essere un ente sportivo dilettantistico.

Non vengono quindi automaticamente meno gli istituti che dipendono dalla qualifica sportiva e dalla specifica disciplina del lavoro sportivo.

Il problema riguarda, piuttosto, quelle singole agevolazioni fiscali che richiedono requisiti ulteriori e più rigorosi rispetto alla sola qualifica sportiva.

È ancora una volta la dimostrazione che:

essere una SSD e avere diritto a una determinata agevolazione fiscale sono due questioni differenti.

Anche la 398 si arricchisce di una novità nel 2026

La Circolare 7/E ha inoltre confermato l’applicabilità alle SSD che operano legittimamente nel regime 398 dell’agevolazione relativa a determinati proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e alle raccolte pubbliche di fondi.

Dal 2026, ricorrendone le condizioni, il limite complessivo è pari a 51.645,69 euro, per un massimo di due eventi per periodo d’imposta.

Anche in questo caso, però, l’agevolazione non deve essere interpretata come una generale detassazione delle manifestazioni organizzate dalla SSD: occorre rispettare le condizioni previste dalla normativa.

Tre norme, tre funzioni differenti

Possiamo quindi riassumere il sistema in questo modo:

Norma Funzione principale
Art. 148 TUIR può decommercializzare determinati corrispettivi specifici
Legge 398/1991 determina forfetariamente reddito e IVA di determinati proventi commerciali
Art. 8 D.Lgs. 36/2021 disciplina l’assenza di lucro e consente alle SSD di capitali una limitata remunerazione del capitale

Il problema nasce quando queste norme devono essere utilizzate contemporaneamente.

Ed è proprio allora che lo statuto diventa uno strumento fiscale oltre che societario.

La Circolare 7/E impone una verifica degli statuti

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2026 rende opportuno, soprattutto per le SSD già esistenti, effettuare un vero e proprio check fiscale dello statuto.

La verifica dovrebbe essere svolta almeno su due livelli:

conformità sportivo-civilistica
→ articoli 7 e 8 del D.Lgs. 36/2021;

conformità fiscale
→ condizioni necessarie per le agevolazioni che la SSD intende concretamente utilizzare.

Uno statuto può essere perfettamente valido per mantenere l’iscrizione al RASD e contemporaneamente non essere adeguato per ottenere una specifica agevolazione tributaria.

È questa una delle principali conseguenze operative emerse nel 2026.

La fiscalità della SSD non può essere scelta “a pacchetto”

Il vero messaggio che emerge dall’evoluzione normativa è che non esiste un unico “regime fiscale delle SSD”.

Bisogna evitare formule troppo semplicistiche come:

“La SSD è in 398, quindi tutto è agevolato”

oppure:

“La SSD è senza scopo di lucro, quindi i corsi non sono imponibili”.

La sequenza corretta è un’altra.

Prima occorre stabilire la natura di ogni entrata.

Poi occorre verificare se quella specifica entrata può beneficiare di una norma di decommercializzazione.

Se rimane commerciale, bisogna stabilire se può essere assoggettata alla Legge 398 oppure al regime ordinario.

Infine, occorre verificare che lo statuto e il comportamento concreto della società siano coerenti con il regime utilizzato.

Conclusioni: prima il modello, poi il regime fiscale

La Riforma dello Sport ha ampliato le possibilità organizzative delle SSD consentendo anche, entro limiti molto precisi, una forma di remunerazione del capitale.

Ma proprio questa maggiore flessibilità rende necessaria una scelta consapevole.

Per molte SSD il vero patrimonio fiscale non è rappresentato soltanto dalla Legge 398, ma dalla possibile combinazione tra decommercializzazione dei corrispettivi sportivi e regime forfetario sui proventi commerciali.

La lucratività attenuata può essere un’opportunità per determinate strutture societarie, ma non dovrebbe mai essere introdotta valutando soltanto la possibilità di distribuire dividendi.

Prima di modificare lo statuto occorre misurare ciò che la società potrebbe guadagnare e, soprattutto, ciò che potrebbe perdere.

Il principio da ricordare è quindi molto semplice:

articolo 148, Legge 398 e lucratività attenuata non sono tre agevolazioni da sommare automaticamente, ma tre discipline che devono essere coordinate in funzione del modello economico e statutario della singola SSD.

Ed è proprio nella capacità di compiere questa valutazione preventiva che oggi si misura una gestione realmente professionale della Società Sportiva Dilettantistica.

Articolo aggiornato al 9 settembre 2026. I riferimenti tengono conto della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026. L’applicazione delle singole disposizioni deve essere verificata sulla concreta situazione statutaria, economica e fiscale della SSD.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Recent Comments

Nessun commento da mostrare.

arti

Settembre 2026
L M M G V S D
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Previous Story

Premio Europeo dello Sport E.S.S.E., a Oggiono una giornata dedicata ai campioni e ai valori dello sport

Latest from (In)Formazione

Go toTop