Fatturazione elettronica e sport dilettantistico: dal 15 maggio arriva il codice “ESENZSPORT”

1 Maggio 2026

Più trasparenza nei compensi, ma restano invariati gli obblighi fiscali

Dal prossimo 15 maggio 2026 entrerà in vigore un aggiornamento tecnico di rilievo per il mondo dello sport dilettantistico:
👉 una novità che riguarda la fatturazione elettronica dei lavoratori sportivi titolari di partita IVA.

Si tratta di un intervento apparentemente “tecnico”, ma con importanti ricadute operative, soprattutto in termini di trasparenza e tracciabilità dei compensi.


⚙️ La novità: arriva il campo “ESENZSPORT”

Con la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche dello SDI (Sistema di Interscambio), l’Agenzia delle Entrate introduce una nuova possibilità:

👉 indicare in fattura i compensi sportivi dilettantistici esenti
👉 attraverso il campo <TipoDato> valorizzato con la dicitura “ESENZSPORT”

📌 L’informazione viene inserita nel blocco “AltriDatiGestionali”

👉 permettendo di identificare in modo immediato la quota di reddito non imponibile fino a 15.000 euro annui.


⚖️ Il quadro normativo resta invariato

Dal punto di vista fiscale, non cambia nulla nei principi:

👉 resta fermo quanto previsto dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021

📌 I compensi sportivi dilettantistici:
✔ non concorrono a formare reddito fino a 15.000 euro annui
✔ sono tassati solo per la parte eccedente


📊 Differenze tra regime ordinario e forfettario

👉 Regime ordinario

  • la tassazione IRPEF si applica solo oltre i 15.000 euro
  • la nuova codifica migliora la gestione e la tracciabilità dei compensi

👉 Regime forfettario

  • il reddito continua a essere determinato con il coefficiente di redditività
  • la franchigia dei 15.000 euro:
    ✔ non genera tassazione
    ✔ ma rileva comunque ai fini del limite degli 85.000 euro

👉 un aspetto spesso sottovalutato.


🔍 Attenzione: non cambia la gestione della ritenuta

Un punto fondamentale riguarda gli adempimenti già esistenti:

❗ l’indicazione “ESENZSPORT” in fattura
👉 non sostituisce gli obblighi documentali

In particolare:

👉 per evitare la ritenuta del 20%
📌 il lavoratore sportivo deve continuare a fornire
👉 un’apposita autocertificazione dei compensi percepiti nell’anno

Questo principio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta n. 14/2025).

✔ Per i forfettari, invece, il problema non si pone,
poiché la fattura contiene già la dicitura di esonero dalla ritenuta.


🧩 Le altre novità tecniche

L’aggiornamento introduce anche ulteriori modifiche operative:

  • nuovo controllo SDI (codice 00327);
  • aggiornamenti nelle procedure di accreditamento WS e SFTP;
  • aumento del numero massimo di codici destinatario;

👉 interventi che si inseriscono nel percorso di evoluzione del sistema digitale fiscale.


🎯 Una semplificazione… ma solo informativa

La nuova codifica rappresenta:

✔ un miglioramento nella leggibilità dei dati fiscali
✔ un supporto nei controlli
✔ una maggiore coerenza tra fattura e trattamento fiscale

👉 ma non modifica gli obblighi sostanziali.


📣 Conclusioni

L’introduzione del codice “ESENZSPORT” segna un ulteriore passo verso un sistema fiscale:

🔹 più digitale
🔹 più trasparente
🔹 più strutturato

Tuttavia, il messaggio per professionisti e operatori è chiaro:

👉 la tecnologia aiuta, ma la corretta gestione resta centrale

In un contesto normativo sempre più evoluto, la conoscenza delle regole continua a fare la differenza.

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