Amministratore e socio di una SSD: quando può lavorare con partita IVA in regime forfetario?

7 Ottobre 2026

Essere amministratore e detenere almeno il 50% di una società sportiva dilettantistica non impedisce di per sé di svolgere attività di lavoro sportivo autonomo. Il nodo decisivo è capire a chi vengono fatturate le prestazioni: alla propria SSD oppure ad altre ASD e SSD?

La riforma del lavoro sportivo ha reso sempre più frequente una situazione che pone diversi interrogativi agli operatori del settore: un amministratore di una società sportiva dilettantistica, magari anche socio della stessa, può aprire una partita IVA e svolgere professionalmente attività di istruttore, allenatore o altro lavoratore sportivo?

La risposta è positiva. Ma quando si vuole applicare il regime forfetario occorre prestare particolare attenzione alla partecipazione posseduta nella società e, soprattutto, al soggetto destinatario delle fatture.

L’amministratore può essere anche lavoratore sportivo autonomo

Il punto di partenza è l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021.

La norma stabilisce che l’attività di lavoro sportivo può essere svolta, ricorrendone i presupposti, mediante rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto un istruttore, un allenatore, un preparatore atletico o un’altra figura riconosciuta come lavoratore sportivo può svolgere l’attività anche in forma professionale con partita IVA nei confronti di ASD e SSD. Normattiva

Il fatto che la stessa persona ricopra anche la carica di amministratore di una SSD non determina, da solo, l’impossibilità di aprire una partita IVA.

Occorre però distinguere nettamente l’attività svolta come amministratore da quella sportiva resa come lavoratore autonomo.

Il problema nasce con il regime forfetario

La questione diventa più delicata quando l’amministratore è anche socio della SSD e intende utilizzare il regime forfetario.

L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 stabilisce infatti che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata quando queste esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate dalla persona fisica con la propria partita IVA.

La norma richiede quindi la contemporanea presenza di due elementi: il controllo della S.r.l. e la riconducibilità dell’attività svolta individualmente a quella esercitata dalla società controllata. Normattiva

È proprio questa doppia condizione a essere determinante.

Cosa accade con una partecipazione del 50%?

L’Agenzia delle Entrate, con la propria prassi interpretativa, ha affrontato espressamente il caso del contribuente titolare del 50% di una S.r.l.

Nella risposta a interpello n. 151 del 21 maggio 2019 è stato ritenuto integrato il requisito del controllo nel caso esaminato, nel quale il contribuente deteneva il 50% della società ed era anche amministratore. L’Agenzia ha richiamato, a questo proposito, la nozione di controllo prevista dall’articolo 2359 del codice civile e i chiarimenti della Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019. informazionefiscale.it

Pertanto, quando l’amministratore di una SSD costituita in forma di S.r.l. possiede il 50% del capitale, la posizione merita particolare attenzione e, ai fini del forfetario, non può essere trattata come una semplice partecipazione di minoranza priva di rilevanza.

Se fattura alla propria SSD

Immaginiamo il caso più delicato.

Un soggetto è amministratore e socio al 50% della SSD Alfa. Contemporaneamente apre partita IVA come istruttore sportivo e fattura proprio alla SSD Alfa le lezioni, gli allenamenti o altre prestazioni sportive.

In questo caso esiste il controllo e si crea anche un rapporto economico diretto tra il professionista e la società controllata.

Se le prestazioni fatturate sono riconducibili all’attività esercitata dalla SSD, la causa ostativa al regime forfetario può risultare integrata.

La Circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che, ai fini della riconducibilità, occorre considerare concretamente le attività svolte e i rapporti economici tra la persona fisica e la società controllata. Def Finanze

Attenzione, però: questo non significa che l’amministratore non possa lavorare per la propria SSD.

Significa che il problema riguarda il regime fiscale forfetario, non la possibilità in assoluto di rendere una prestazione di lavoro sportivo autonomo.

Qualora sussistano realmente i presupposti del lavoro autonomo, la prestazione potrà essere fatturata applicando il regime fiscale ordinario, con tutte le ulteriori verifiche necessarie sul rapporto, sulla distinzione rispetto alla carica amministrativa e sugli eventuali profili di conflitto di interessi.

E se invece lavora per altre ASD o SSD?

La situazione cambia significativamente quando il socio-amministratore non fattura alcuna prestazione alla SSD partecipata.

Supponiamo che lo stesso soggetto:

sia amministratore e socio al 50% della SSD Alfa, apra partita IVA come istruttore sportivo, non fatturi nulla alla SSD Alfa e svolga invece la propria attività professionale per ASD Beta, SSD Gamma e altre organizzazioni sportive sulle quali non esercita alcun controllo.

In questo caso la partecipazione del 50% nella SSD Alfa non determina, da sola, l’esclusione dal regime forfetario.

Questo è un passaggio molto importante.

La Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, nell’interpretare la causa ostativa, collega infatti la riconducibilità anche al concreto rapporto economico con la società controllata. La stessa prassi successiva ha evidenziato la rilevanza dell’assenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi alla S.r.l. controllata ai fini della permanenza nel regime. Def Finanze

Pertanto, se la SSD controllata non acquista prestazioni dal professionista forfetario e quest’ultimo svolge la propria attività sportiva esclusivamente verso altri soggetti, la causa ostativa prevista dalla lettera d) non può essere fatta discendere dal solo possesso della partecipazione.

Naturalmente devono essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina del regime forfetario.

Tre situazioni da non confondere

Situazione Regime forfetario
Amministratore SSD senza partecipazione di controllo In linea generale possibile
Amministratore e socio al 50% che fattura attività sportiva alla stessa SSD Forte criticità: può operare la causa ostativa
Amministratore e socio al 50% che non fattura alla propria SSD ma esclusivamente ad altre ASD/SSD non controllate In linea generale possibile, verificati gli altri requisiti

La distinzione, quindi, non è tra “amministratore” e “non amministratore”, né semplicemente tra “socio” e “non socio”.

La questione centrale è il rapporto tra controllo societario, attività professionale esercitata e flussi economici con la società controllata.

La partita IVA non deve mascherare il ruolo di amministratore

Un’altra attenzione è necessaria quando la stessa persona ricopre più ruoli.

Il compenso eventualmente percepito per la funzione di amministratore non deve essere confuso con quello relativo all’attività di istruttore, allenatore o altra figura di lavoratore sportivo.

L’attività sportiva fatturata deve essere effettiva, autonoma e distinta dalle funzioni proprie dell’amministratore.

La partita IVA, quindi, non può diventare semplicemente lo strumento attraverso il quale fatturare attività che, nella sostanza, appartengono alla funzione amministrativa.

Il caso pratico

Prendiamo un esempio molto frequente nel mondo sportivo.

Mario possiede il 50% della “Sport Alfa SSD a r.l.” ed è anche amministratore della società. È inoltre istruttore sportivo e vuole aprire partita IVA.

Se Mario svolge attività sportiva per diverse associazioni e società sportive e fattura esclusivamente a queste ultime, senza emettere fatture alla Sport Alfa SSD, potrà in linea generale accedere al regime forfetario, naturalmente se rispetta gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Se invece Mario comincia a fatturare le proprie prestazioni sportive anche alla Sport Alfa SSD, entra in gioco la causa ostativa prevista dalla Legge 190/2014: controllo della società e riconducibilità delle attività dovranno essere verificati con particolare attenzione e il regime forfetario può non essere più applicabile.

Non basta guardare il codice ATECO

Un errore sarebbe limitarsi a confrontare formalmente i codici ATECO.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate impone una valutazione sostanziale: bisogna verificare cosa fa realmente il professionista, quale attività svolge la società, quale rapporto economico intercorre tra i due soggetti e se la società controllata acquista beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario. Def Finanze

Per questo ogni situazione deve essere analizzata concretamente.

In conclusione

La risposta alla domanda “un amministratore di SSD può aprire partita IVA forfetaria come lavoratore sportivo?” non può essere un semplice sì o no.

Sì, può essere contemporaneamente amministratore e lavoratore sportivo autonomo.

Sì, può in linea generale utilizzare il regime forfetario per prestazioni rese ad altre ASD o SSD non controllate, se possiede tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Diversa è la situazione quando il soggetto detiene una partecipazione di controllo nella SSD e fattura proprio alla stessa società attività economicamente riconducibili a quelle esercitate da quest’ultima: in questo caso la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge 190/2014 può impedire la permanenza nel regime forfetario.

Una distinzione apparentemente sottile, ma fondamentale per evitare errori nella gestione fiscale dei lavoratori e dei dirigenti sportivi.

L’approfondimento ha carattere informativo generale. La presenza di partecipazioni societarie, rapporti di amministrazione e prestazioni professionali richiede sempre la verifica del caso concreto e della complessiva posizione fiscale del contribuente.

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