Certificati medici sportivi, nuove indicazioni sull’età agonistica: cosa devono verificare ASD e SSD

2 Settembre 2026

Il Ministero della Salute interviene nuovamente sulla tutela sanitaria degli sportivi. Chiarimenti sull’età minima per l’attività agonistica, sui criteri di calcolo dell’età e sulle discipline assimilate. All’inizio della stagione sportiva diventa fondamentale verificare la posizione di ogni tesserato.

Con l’avvio della nuova stagione sportiva, per associazioni e società torna il momento degli adempimenti legati ai tesseramenti, alle iscrizioni e all’organizzazione delle attività.

Tra i controlli che meritano particolare attenzione ce n’è uno che riguarda direttamente la tutela della salute degli atleti: la verifica della validità e dell’adeguatezza delle certificazioni mediche sportive.

Non è sufficiente, infatti, accertarsi che il certificato già acquisito non sia scaduto. Occorre anche verificare se, rispetto alla stagione precedente, siano cambiate le condizioni del tesserato e, in particolare, se l’atleta abbia raggiunto l’età prevista per l’accesso all’attività sportiva agonistica.

Una circostanza che può comportare il passaggio dalla certificazione richiesta per l’attività non agonistica a quella prevista per l’attività agonistica.

Ed è proprio su questo delicato confine che sono intervenuti i più recenti chiarimenti del Ministero della Salute.

Agonismo e non agonismo: perché l’età diventa decisiva

La distinzione tra attività sportiva agonistica e non agonistica non rappresenta una semplice classificazione formale.

Da essa discende, tra l’altro, la tipologia di certificazione sanitaria necessaria per poter praticare l’attività sportiva.

Il problema è reso più complesso dal fatto che l’inizio dell’attività agonistica non è individuato attraverso una soglia identica per tutti gli sport.

Le diverse Federazioni sportive possono infatti prevedere età differenti in relazione alla specifica disciplina. Proprio per questa ragione, nel corso degli anni il sistema ha generato numerosi dubbi applicativi, soprattutto quando si tratta di stabilire come debba essere calcolata l’età dell’atleta.

Il Ministero della Salute ha ricordato che l’aggiornamento delle soglie è stato effettuato su richiesta del CONI, sulla base delle proposte delle Federazioni Sportive Nazionali e previo parere della Federazione Medico Sportiva Italiana, con il coinvolgimento del Consiglio Superiore di Sanità per gli aspetti relativi alla tutela della salute.

Attività agonistica: mai prima degli otto anni

Uno degli elementi di maggiore rilevanza riguarda il limite minimo generale.

Il Ministero ha chiarito che, indipendentemente dalla disciplina praticata, l’inizio dell’attività sportiva agonistica non può essere previsto prima degli otto anni di età.

Resta poi alle singole Federazioni la disciplina delle diverse specialità e l’individuazione dell’età minima eventualmente superiore.

La nota ministeriale precisa espressamente che rimane fermo, per qualsiasi disciplina sportiva, il limite minimo di otto anni per l’inizio dell’attività agonistica, rinviando ai regolamenti sanitari delle singole Federazioni per la distinzione tra età solare, sportiva e anagrafica.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante per ASD e SSD che svolgono attività con bambini e ragazzi.

Età anagrafica, solare o sportiva: non sono la stessa cosa

Il secondo aspetto sul quale occorre prestare molta attenzione riguarda proprio il criterio utilizzato per stabilire quando l’atleta raggiunga la soglia prevista.

Le nuove tabelle indicano, disciplina per disciplina, se debba essere presa in considerazione:

l’età anagrafica, cioè quella effettivamente maturata dal soggetto;

l’età solare, collegata all’anno solare di riferimento;

oppure l’età sportiva, determinata secondo le regole e la stagione della disciplina interessata.

Non si tratta di una distinzione teorica.

Due ragazzi nati nello stesso anno potrebbero, a seconda della disciplina praticata e delle regole dell’organismo sportivo competente, trovarsi in momenti differenti rispetto all’ingresso nell’attività agonistica.

La tabella allegata al provvedimento ministeriale contiene proprio le colonne dedicate a età anagrafica, età solare, età sportiva e stagione sportiva, oltre all’età di inizio dell’attività e alla tipologia e periodicità della visita.

Dal calcio al nuoto, dalla pallacanestro al tennis: le soglie cambiano

Una lettura delle tabelle consente di comprendere immediatamente quanto sia importante non applicare una regola unica a tutti gli sport.

Per il calcio, ad esempio, la tabella indica per le principali discipline – calcio a 11, calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 8 – un’età di inizio pari a 12 anni, facendo riferimento alla stagione sportiva dal 1° luglio al 30 giugno.

Per la pallacanestro l’età indicata è invece di 11 anni, con stagione sportiva dal 1° settembre al 31 agosto.

Nel nuoto la situazione varia anche all’interno della stessa Federazione: per il nuoto viene indicata l’età di 8 anni, mentre per alcune specialità, come pallanuoto e tuffi, la soglia riportata è di 9 anni.

Per tennis, padel e beach tennis, invece, la tabella individua l’età di inizio a 8 anni.

Sono soltanto alcuni esempi di un quadro molto più ampio che comprende decine di Federazioni e specialità.

Non basta quindi guardare la data di nascita

La conseguenza operativa è evidente.

All’inizio della stagione sportiva il dirigente dell’associazione o della società non dovrebbe limitarsi a controllare la scadenza riportata sul certificato già presente in archivio.

È opportuno verificare, per ciascun atleta:

  • la disciplina effettivamente praticata;
  • l’organismo sportivo di riferimento;
  • l’età minima prevista per quella disciplina;
  • il criterio utilizzato per determinarla;
  • l’eventuale raggiungimento della soglia per l’attività agonistica;
  • la conseguente adeguatezza della certificazione medica acquisita.

In altri termini, un certificato ancora formalmente valido potrebbe non essere più quello corretto per l’attività che il tesserato è chiamato a svolgere.

Ed è questo uno dei controlli che ASD e SSD dovrebbero inserire stabilmente nelle procedure di apertura della stagione sportiva.

Si amplia anche l’elenco delle discipline sportive considerate

Il recente intervento ministeriale assume rilievo anche sotto un altro profilo.

La normativa storica di riferimento per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica risale al D.M. 18 febbraio 1982.

A distanza di oltre quarant’anni, però, il panorama sportivo è profondamente cambiato. Sono nate nuove specialità, altre si sono evolute e numerose discipline oggi regolarmente praticate non trovavano una corrispondenza immediata nell’elenco originario.

Ciò rendeva necessario, in alcuni casi, individuare una disciplina già codificata alla quale assimilare quella praticata, allo scopo di determinare gli accertamenti sanitari da effettuare.

Il nuovo intervento mira proprio a ridurre queste incertezze.

Il Ministero chiarisce infatti che, in applicazione dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 18 febbraio 1982, nelle nuove tabelle vengono esplicitate le discipline assimilate per tipologia di rischio a quelle già previste, oltre alle modifiche di nomenclatura intervenute nel tempo.

Una tabella molto più vicina allo sport di oggi

L’allegato evidenzia quanto sia ormai articolato il sistema.

Vi compaiono, accanto agli sport tradizionali, discipline e specialità come parkour, arrampicata boulder e speed, cheerleading, flag football, Brazilian Jiu Jitsu, grappling, rafting, skyrunning, roller derby, skateboard, surfing, wakeboard, e-bike e sim racing, ciascuna con le proprie indicazioni relative all’età e alla tipologia di visita.

Un aggiornamento importante perché consente di ricondurre con maggiore precisione ogni attività al corretto percorso di tutela sanitaria.

Certificati medici: il controllo deve diventare parte della gestione ordinaria

La questione non dovrebbe essere considerata un adempimento da affrontare esclusivamente al momento dell’iscrizione di un nuovo atleta.

Il passaggio da una stagione sportiva all’altra può infatti modificare la posizione sanitaria di un tesserato.

Un giovane che fino alla stagione precedente praticava attività classificata come non agonistica potrebbe aver raggiunto la soglia prevista per l’attività agonistica.

La società deve quindi essere nelle condizioni di rilevare tempestivamente il cambiamento e richiedere la certificazione appropriata prima della partecipazione all’attività per la quale essa è necessaria.

Il Ministero, del resto, ha trasmesso le nuove tabelle proprio affinché ne venga assicurata la massima diffusione in relazione agli adempimenti connessi al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

La raccomandazione alle associazioni sportive

Per ASD e SSD, dunque, l’avvio della stagione 2026/2027 rappresenta l’occasione per effettuare un vero e proprio check sanitario dei tesserati.

Non solo:

“Il certificato è ancora valido?”

Ma soprattutto:

“È ancora il certificato corretto rispetto all’età raggiunta, alla disciplina praticata e alla classificazione dell’attività?”

È questa la domanda che dirigenti e responsabili delle associazioni sportive dovrebbero porsi.

L’indicazione operativa è quindi quella di consultare la tabella ministeriale aggiornata e verificare parallelamente i regolamenti dell’organismo sportivo di affiliazione, soprattutto nei casi che riguardano atleti in prossimità dell’età di ingresso nell’attività agonistica.

La tutela sanitaria non costituisce soltanto un obbligo amministrativo.

Rappresenta una parte essenziale della responsabilità di chi organizza e promuove attività sportiva, soprattutto quando i protagonisti sono bambini e ragazzi.

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In sintesi

All’inizio della stagione sportiva ASD e SSD dovrebbero verificare per ogni tesserato:

  1. data di scadenza del certificato medico;
  2. disciplina sportiva effettivamente praticata;
  3. età minima prevista per l’attività agonistica;
  4. criterio applicabile: età anagrafica, solare o sportiva;
  5. eventuale passaggio dall’attività non agonistica a quella agonistica;
  6. corrispondenza della certificazione posseduta alla nuova posizione dell’atleta;
  7. eventuali indicazioni specifiche contenute nella tabella ministeriale e nei regolamenti della Federazione di riferimento.

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