Contro alla rovescia per le ONLUS al 31 Marzo 2026

6 Febbraio 2026

Entro il 31 marzo 2026 scatta l’obbligo di migrazione al RUNTS. Chi non si adegua rischia la devoluzione del patrimonio

Con la fine del 2025 si chiude definitivamente l’era delle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale introdotte dal Decreto legislativo 460/1997. La data del 31 marzo 2026 rappresenta infatti un passaggio cruciale: entro tale termine, le ONLUS dovranno completare il percorso di trasformazione e iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Chi non rispetta la scadenza rischia conseguenze pesanti, tra cui la perdita delle agevolazioni fiscali, la devoluzione del patrimonio e persino la cessazione di fatto dell’attività.


Un passaggio epocale: dal sistema ONLUS al Codice del Terzo Settore

Le ONLUS, istituite nel 1997 con finalità prevalentemente fiscali, hanno rappresentato per oltre venticinque anni un riferimento per enti e associazioni che operano in ambito solidaristico. Tuttavia, con la riforma del Terzo Settore avviata dalla Legge 106/2016 e completata con il Decreto legislativo 117/2017, la figura della ONLUS viene definitivamente superata.

Il nuovo impianto normativo ha introdotto una classificazione più chiara e organica degli Enti del Terzo Settore (ETS), suddivisi in diverse sezioni — dalle Organizzazioni di Volontariato (ODV) alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), fino alle Imprese Sociali —, ciascuna con proprie regole e regimi fiscali.


🗓️ Scadenze e procedura di migrazione

Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo 2026 (art. 34, comma 3, Decreto ministeriale 106/2020).
Le ONLUS che presenteranno la domanda entro quella data potranno beneficiare dell’efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026, purché la procedura si concluda entro l’anno.

Il RUNTS dispone di 60 giorni per esaminare la domanda e richiedere eventuali integrazioni. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, vale il principio del silenzio-assenso.


⚠️ Cosa succede se non si rispetta il termine

Il mancato rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 può avere effetti disastrosi.
Le ONLUS che non avranno presentato domanda di iscrizione dovranno devolvere il patrimonio ad altri enti di utilità sociale, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 460/1997.

Alcuni orientamenti interpretativi, tuttavia, ritengono che la devoluzione debba riguardare solo il patrimonio incrementale — cioè quello maturato grazie alle agevolazioni fiscali ottenute con la qualifica ONLUS — e non l’intero patrimonio dell’ente.


🧾 Adeguamento dello statuto: passaggio obbligato

Per potersi iscrivere al RUNTS, ogni ONLUS deve:

  • indicare la sezione del Registro cui intende iscriversi;

  • adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore;

  • depositare gli ultimi due bilanci approvati e l’atto costitutivo aggiornato.

La modifica statutaria deve essere approvata con le maggioranze previste dallo statuto. In assenza di indicazioni, valgono le regole del codice civile (art. 21, comma 2), che richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati.

È inoltre necessario adeguare la denominazione (da “ONLUS” a “ETS”, “ODV”, “APS” o altra categoria), aggiornare l’oggetto sociale secondo l’art. 5 del Codice e verificare la corretta devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.


🧮 Personalità giuridica e ruolo del notaio

Altro snodo decisivo riguarda la personalità giuridica.
Le ONLUS che intendono acquisirla o mantenerla devono passare attraverso l’omologa notarile e dimostrare il possesso del patrimonio minimo previsto dall’art. 22 CTS:

  • 15.000 euro per le associazioni;

  • 30.000 euro per le fondazioni.

Il notaio verifica la conformità dello statuto, la consistenza patrimoniale e la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

Come sottolineato dal Consiglio Nazionale del Notariato, il controllo notarile sostituisce a pieno titolo quello amministrativo precedentemente esercitato dalle Prefetture, garantendo maggiore rapidità e certezza giuridica.


💼 Una trasformazione complessa ma necessaria

La “migrazione” al RUNTS non è un semplice adempimento burocratico: rappresenta una vera trasformazione giuridica e organizzativa.
Coinvolge lo statuto, la governance, la responsabilità degli amministratori e il regime fiscale applicabile.

Se gestita correttamente, permette di assicurare la continuità delle attività di interesse generale e di operare con piena legittimazione nel nuovo contesto normativo del Terzo Settore.

Ma se trascurata o rinviata, rischia di compromettere irrimediabilmente l’esistenza stessa dell’ente, con effetti su beni, contributi, convenzioni e rapporti di lavoro.


✍️ Conclusioni

Il countdown per le ONLUS è ufficialmente iniziato.
Mancano poco più di dodici mesi per completare un percorso che non si limita a un adeguamento formale, ma richiede una vera revisione dell’identità e della struttura dell’ente.

Come ricordano gli esperti del settore, il notaio diventa un alleato strategico, non solo per adempiere correttamente agli obblighi, ma per garantire la piena continuità giuridica e patrimoniale nel passaggio al nuovo status di Ente del Terzo Settore.

«Non è una formalità: è una scelta di responsabilità – sottolineano dal Centro Studi E.S.S.E. – perché da essa dipende la possibilità di continuare a operare, crescere e fare bene per la collettività».

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