Obiezione di coscienza contro la caccia: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 895/2026 del Consiglio di Stato

11 Febbraio 2026

La sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026 del Consiglio di Stato ha riaperto il confronto sul tema dell’esclusione dei terreni privati dall’attività venatoria.

Accolta da alcuni come una “svolta storica”, la pronuncia è stata al tempo stesso oggetto di precisazioni da parte delle associazioni venatorie, che hanno sottolineato come non si tratti di un riconoscimento automatico del divieto di caccia sui fondi privati.

Ma cosa dice davvero la decisione del massimo organo della giustizia amministrativa?


Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

Il principio affermato: legittima la richiesta anche per motivi etici

La sentenza chiarisce un punto di principio di grande rilievo:

il proprietario di un terreno ha il legittimo interesse a presentare istanza di esclusione dall’attività venatoria anche per motivazioni etiche o morali.

La normativa di riferimento (art. 15, comma 4, Legge 157/1992) stabilisce che la richiesta del proprietario va accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico‑venatoria. Non contiene, però, un elenco chiuso delle possibili motivazioni soggettive del proprietario.

Ne consegue che il rifiuto morale della caccia non può essere escluso a priori come motivo legittimo dell’istanza. La cosiddetta “obiezione di coscienza” non è quindi un’invenzione interpretativa, ma una delle possibili ragioni che il proprietario può validamente addurre, fermo restando il vaglio di compatibilità con il piano faunistico‑venatorio.


Nessun automatismo: la decisione resta alla Regione

La sentenza non introduce un diritto automatico a vietare la caccia sul proprio fondo.

Il Consiglio di Stato evidenzia che:

la competenza decisionale resta in capo alla Regione;

la valutazione è discrezionale, ma deve rispettare i limiti posti dalla legge;

un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti e tecnici, collegati al piano faunistico‑venatorio e alla situazione di fatto del territorio interessato.

Non esiste dunque un automatismo in favore del divieto di caccia sui fondi privati. Esiste però il diritto del proprietario ad una valutazione effettiva, motivata e non arbitraria della propria istanza.


Quando la Regione può respingere l’istanza

L’amministrazione può rigettare la richiesta quando emergano, in concreto:

incompatibilità con la pianificazione faunistico‑venatoria (ad esempio, quando la sottrazione del fondo comprometterebbe gli obiettivi del piano, la gestione delle popolazioni faunistiche o la prevenzione dei danni all’agricoltura);

esigenze di interesse pubblico rilevante, collegate alla gestione della fauna selvatica e dell’ecosistema;

elementi oggettivi di fatto: presenza e dinamica delle specie (come gli ungulati), ruolo del fondo rispetto agli spostamenti abituali degli animali, caratteristiche colturali e ambientali dell’area, rapporto con le aree agricole limitrofe, ecc.

Il diniego, tuttavia, non può limitarsi a formule generiche (“zona vocata alla fauna”, “necessità di contenimento”) senza indicare perché, in quello specifico caso, la sottrazione di quel determinato fondo ostacolerebbe l’attuazione del piano.

Deve fondarsi su dati, valutazioni tecniche e un chiaro collegamento con gli obiettivi del piano faunistico‑venatorio, in modo da consentire al cittadino di comprendere la decisione e, se del caso, di contestarla.


Il commento di ESSE Ambiente

Lo Sportello Legale di ESSE Ambiente ha accolto con attenzione la pronuncia, sottolineando la necessità di una lettura equilibrata e tecnicamente corretta.

La Presidente di ESSE Ambiente, Ernesta Cambiotti:

“La sentenza non crea un diritto nuovo, ma chiarisce un principio fondamentale: il proprietario può chiedere l’esclusione del proprio terreno anche per ragioni etiche. È un passaggio importante perché rafforza la dignità della scelta individuale e impone alle Regioni una motivazione seria e trasparente. Non si tratta di automatismi, ma di rispetto delle regole e dei diritti.”

Secondo la Presidente Cambiotti, il punto centrale non è lo scontro ideologico, ma la corretta applicazione del diritto amministrativo:

“Occorre evitare semplificazioni. La gestione faunistica è materia complessa. Tuttavia, ogni cittadino deve poter esercitare il proprio diritto in modo consapevole e assistito.”


L’analisi tecnica dell’Avv. Valeria Passeri

La referente legale dello Sportello, Avv. Valeria Passeri, evidenzia gli aspetti più rilevanti sotto il profilo giuridico:

“Il Consiglio di Stato ribadisce che il legislatore ha già effettuato un bilanciamento tra l’interesse del proprietario e gli interessi pubblici perseguiti dalla pianificazione faunistico‑venatoria. Entro questo quadro, il proprietario può richiedere la sottrazione del fondo, anche per motivi etici, purché la richiesta non comprometta in concreto il piano.”

L’Avv. Passeri sottolinea inoltre che:

“Non esiste un diritto automatico all’esclusione, ma esiste il diritto ad una decisione motivata e fondata su elementi specifici. Questo rafforza la tutela del cittadino e consente, in presenza di motivazioni generiche o contraddittorie, di valutare eventuali strumenti di impugnazione.”


Cosa possono fare oggi i proprietari

Alla luce della sentenza e dei piano faunistico‑venatorio:

  • è possibile per i proprietari presentare istanza di esclusione dei propri terreni dall’attività venatoria, richiamando la disciplina nazionale e regionale applicabile;
  • è legittimo motivare l’istanza anche su ragioni etiche o morali, purché esplicitate in modo chiaro;
  • la Regione (ed eventualmente gli enti delegati) deve esaminare la richiesta alla luce del piano faunistico‑venatorio umbro e motivare in modo puntuale l’eventuale diniego;
  • ogni caso va valutato in rapporto alla specifica situazione territoriale e pianificatoria: collocazione del fondo, ruolo nell’equilibrio faunistico, rischio di danni alle colture, presenza di corridoi ecologici, ecc.

Non si tratta quindi di un “via libera automatico” al divieto di caccia sui fondi privati, ma di un rafforzamento delle garanzie per i proprietari, che possono far valere le proprie convinzioni etiche all’interno di un procedimento amministrativo doverosamente motivato.


Il ruolo dello Sportello Legale ESSE Ambiente

ESSE Ambiente mette a disposizione dei proprietari:

  • consulenza preliminare personalizzata sulla fattibilità dell’istanza;
  • analisi della situazione territoriale e pianificatoria, con particolare attenzione al piano faunistico‑venatorio regionale umbro;
  • redazione dell’istanza motivata, comprensiva degli aspetti etici e tecnici rilevanti;
  • assistenza nel procedimento amministrativo, nei rapporti con l’amministrazione competente;
  • valutazione di eventuali ulteriori azioni, amministrative o giudiziarie, in caso di diniego ritenuto illegittimo o insufficientemente motivato.

Conclude la Presidente Cambiotti:

“Il nostro obiettivo è accompagnare i cittadini in modo serio, consapevole e responsabile, offrendo strumenti giuridici concreti e non slogan. Prima di presentare un’istanza è fondamentale comprendere il quadro normativo, il contenuto del piano faunistico‑venatorio e le possibili ricadute pratiche. Solo così la scelta di obiezione alla caccia può tradursi in un percorso efficace e coerente con il diritto vigente.”


Informarsi prima di agire

Chi intende far valere la propria obiezione di coscienza può rivolgersi allo Sportello Legale ESSE Ambiente per ricevere supporto tecnico e legale qualificato.

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