Dal 1° gennaio 2026 le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) entreranno ufficialmente in una nuova fase. Con l’entrata in vigore del regime fiscale dedicato agli Enti del Terzo Settore (ETS) previsto dal Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017, si chiude definitivamente un capitolo importante per il non profit italiano.
Il cambiamento non è solo formale: comporta scelte strategiche e conseguenze fiscali rilevanti per gli enti che finora hanno operato come Onlus.
📌 Il contesto: la fine del regime Onlus
Dal 1° gennaio 2026 saranno abrogati il D.Lgs. 460/1997 e l’articolo 150 del TUIR, che disciplinavano il regime agevolato delle Onlus.
Gli enti ancora iscritti all’anagrafe (circa 9 mila, secondo l’Agenzia delle Entrate) dovranno decidere entro il 31 marzo 2026 se:
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trasformarsi in ETS, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure
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rimanere fuori, perdendo le agevolazioni specifiche e rientrando nel regime civilistico e tributario ordinario.
🏛️ Chi si iscrive al RUNTS
Le Onlus che scelgono di iscriversi al RUNTS assumeranno una delle qualifiche previste dal Codice del Terzo Settore (es. APS, ODV, ente filantropico, impresa sociale, ecc.) e saranno assoggettate ai nuovi regimi fiscali ETS.
➤ Se diventano Imprese sociali
Si applicherà l’art. 18 del D.Lgs. 112/2017: gli utili accantonati a riserva indivisibile e destinati alle finalità istituzionali non concorrono al reddito imponibile.
Le agevolazioni per le imposte indirette e per i donatori (artt. 82-83 del Codice del Terzo Settore) si applicheranno solo alle imprese sociali non costituite in forma societaria.
➤ Se diventano APS o ODV
Potranno beneficiare del regime forfettario ETS (artt. 79-80-86 del Codice):
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redditività ridotta all’1% per le ODV e al 3% per le APS;
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irrilevanza ai fini IVA per le prestazioni istituzionali;
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agevolazioni fiscali per i donatori.
➤ Se diventano ETS “residuali”
Per le fondazioni o enti che non rientrano tra APS/ODV, il reddito imponibile sarà calcolato applicando coefficienti di redditività progressivi dal 5% al 17% in base al volume dei ricavi.
💶 L’IVA e le imposte indirette
Dal 2026, ogni riferimento alle “Onlus” nelle norme IVA (art. 10 DPR 633/1972) verrà sostituito da “enti non commerciali del Terzo Settore”.
Questo comporta che le esenzioni fiscali saranno legate alla nuova qualifica ETS, non più alla vecchia iscrizione come Onlus.
È atteso un decreto attuativo che chiarisca l’applicazione del nuovo regime IVA.
🚫 Chi non si iscrive
Le Onlus che non aderiranno al RUNTS applicheranno le norme del Codice Civile e del TUIR, assumendo la qualifica di ente non commerciale (art. 73 TUIR) o ente commerciale.
Gli enti non commerciali manterranno alcune agevolazioni, tra cui:
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esclusione da tassazione delle attività rese in conformità agli scopi istituzionali e senza organizzazione d’impresa;
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esclusione dei fondi raccolti in occasione di eventi occasionali;
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non imponibilità dei contributi pubblici ricevuti per attività di interesse sociale.
Tuttavia, perderanno il regime fiscale agevolato Onlus e, in determinati casi, saranno tenuti a devolvere parte del patrimonio.
🏛️ L’obbligo di devoluzione del patrimonio
Le Onlus che non si iscriveranno al RUNTS entro il 31 marzo 2026 dovranno devolvere l’incremento patrimoniale maturato dal momento dell’iscrizione all’anagrafe Onlus.
La devoluzione dovrà essere effettuata ad altro ente con finalità analoghe, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 101 CTS).
Restano escluse dall’obbligo devolutivo:
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le Onlus che si iscrivono al RUNTS (anche come imprese sociali);
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i trust con qualifica Onlus;
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le Onlus sottoposte a direzione o controllo di soggetti che impediscono la qualifica ETS, purché lo statuto preveda clausole specifiche.
📑 Come documentare l’incremento patrimoniale
In caso di devoluzione, l’ente dovrà documentare la propria situazione patrimoniale alla data di acquisizione della qualifica di Onlus e alla data di perdita della stessa.
La Circolare 59/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il patrimonio preesistente alla qualifica è escluso dall’obbligo devolutivo.
🎯 In sintesi
| Scelta | Regime fiscale | Conseguenze principali |
|---|---|---|
| ✅ Iscrizione al RUNTS | Codice del Terzo Settore (ETS) | Agevolazioni fiscali, accesso a bandi, riconoscimento ufficiale ETS |
| 🚫 Non iscrizione | Codice Civile + TUIR | Perdita agevolazioni Onlus, obbligo devoluzione patrimonio incrementale |
📣 Conclusione
Il passaggio dal regime Onlus al sistema ETS rappresenta un momento storico per il non profit italiano.
Gli enti sono chiamati a valutare con attenzione il proprio assetto giuridico e fiscale, aggiornare gli statuti e pianificare per tempo l’iscrizione al RUNTS.
Il Centro Studi E.S.S.E. è a disposizione per fornire assistenza tecnica e consulenza specialistica nella fase di transizione, con l’obiettivo di accompagnare associazioni, fondazioni e organizzazioni verso una gestione consapevole e sostenibile nel nuovo quadro del Terzo Settore.