La Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha confermato un principio cardine per tutte le organizzazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): il divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto.
Una violazione di questo principio comporta sanzioni pecuniarie significative a carico degli amministratori, oltre alla perdita delle agevolazioni fiscali.
🔍 Il principio della “non lucratività”
Il Codice del Terzo Settore consente agli enti di esercitare anche attività economiche e commerciali, ma solo a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di interesse generale e mai distribuiti a soci, fondatori o amministratori.
Come stabilito dall’articolo 8 del D.Lgs. 117/2017, gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve o capitale sociale, non possono in alcun modo essere destinati a finalità diverse da quelle istituzionali dell’ente.
Questo principio vale per tutta la durata della vita associativa e anche in caso di scioglimento o recesso di un socio.
💰 Le sanzioni per la distribuzione di utili
In caso di violazione, l’art. 91 del D.Lgs. 117/2017 prevede sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente severe a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi.
👉 Distribuzione di utili o avanzi di gestione (anche indiretta):
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sanzione da 5.000 a 20.000 euro per gli amministratori che hanno commesso o concorso a commettere la violazione;
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la misura riguarda tutti gli ETS, comprese le fondazioni, anche quando la distribuzione avvenga a favore dei fondatori.
Oltre alla sanzione, l’Agenzia delle Entrate può riclassificare l’ente come “commerciale”, con la conseguente perdita delle agevolazioni fiscali tipiche degli ETS.
🏛️ Sanzioni sulla devoluzione del patrimonio
L’art. 91, comma 2, prevede ulteriori sanzioni nel caso in cui, durante la liquidazione dell’ente, il patrimonio residuo venga devoluto senza il parere obbligatorio del RUNTS o in modo difforme da quanto stabilito.
👉 In questo caso, i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi sono soggetti a una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
La disposizione tutela il corretto utilizzo delle risorse residue, che devono sempre essere destinate ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe.
🚫 Uso illecito della denominazione “ETS”, “APS” o “ODV”
Il comma 3 dello stesso articolo punisce l’utilizzo improprio o ingannevole delle denominazioni e acronimi tipici del Terzo Settore.
Chiunque utilizzi le sigle ETS, APS o ODV senza esserne legittimamente titolato rischia una sanzione da 2.500 a 10.000 euro, che raddoppia se l’abuso è finalizzato a ottenere denaro o vantaggi da terzi.
👮♂️ Chi applica le sanzioni
Le sanzioni previste dall’art. 91 sono irrogate dall’Ufficio del RUNTS competente territorialmente, come stabilito dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore.
L’ufficio, oltre alle funzioni di vigilanza, ha il compito di:
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verificare la conformità statutaria e gestionale degli enti iscritti;
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accertare eventuali violazioni del principio di non lucratività;
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irrogare le sanzioni e comunicare le violazioni all’Agenzia delle Entrate.
🧭 In sintesi
| Violazione | Riferimento normativo | Sanzione | Soggetti responsabili |
|---|---|---|---|
| Distribuzione (anche indiretta) di utili o avanzi di gestione | Art. 91, c.1 D.Lgs. 117/2017 | da € 5.000 a € 20.000 | Amministratori e rappresentanti legali |
| Devoluzione patrimonio senza parere RUNTS | Art. 91, c.2 D.Lgs. 117/2017 | da € 1.000 a € 5.000 | Amministratori e liquidatori |
| Uso illecito delle sigle ETS / APS / ODV | Art. 91, c.3 D.Lgs. 117/2017 | da € 2.500 a € 10.000 (raddoppiata se con dolo) | Chiunque utilizzi impropriamente la denominazione |
💡 Conclusione
Il principio di assenza di lucro soggettivo resta uno dei pilastri del Terzo Settore.
Gli amministratori degli ETS devono assicurare gestione trasparente, reinvestimento degli avanzi e corretto uso delle denominazioni associative, per non incorrere in sanzioni e per tutelare la credibilità dell’ente.
Il rispetto di queste regole non è solo un obbligo giuridico, ma anche una garanzia etica di coerenza con i valori del Terzo Settore: solidarietà, partecipazione e utilità sociale.