Approvazione del bilancio: guida pratica 2026 per enti non profit, ETS e associazioni

16 Aprile 2026

Con l’arrivo della primavera entra nel vivo anche la stagione dei bilanci per il mondo non profit. Associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni e altri enti senza scopo di lucro sono chiamati a verificare con attenzione scadenze, procedure, modelli da utilizzare e adempimenti successivi all’approvazione.

Si tratta di un passaggio centrale nella vita dell’ente, non solo sotto il profilo contabile, ma anche sotto quello organizzativo e della trasparenza. L’approvazione del bilancio, infatti, coinvolge gli organi sociali, impone il rispetto delle regole statutarie e, per gli ETS, comporta anche l’obbligo di deposito presso il RUNTS.

Di seguito una guida operativa per orientarsi tra termini, modelli di bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale.

Il termine per approvare il bilancio

Ogni associazione deve convocare almeno una volta l’anno l’assemblea dei soci. Il riferimento normativo è l’articolo 20, comma 1, del codice civile, che parla espressamente delle associazioni riconosciute, ma il principio viene applicato in via estensiva a tutti gli enti associativi e, più in generale, agli enti non lucrativi.

Il codice civile non stabilisce in modo espresso entro quando il bilancio debba essere approvato. Per prassi si richiama la disciplina delle società e, in particolare, l’articolo 2364, comma 2, del codice civile, secondo cui l’assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Nel caso più frequente, cioè quello degli enti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, e con statuto che richiama il termine dei 120 giorni, l’assemblea per approvare il bilancio 2025 dovrà essere convocata entro il 30 aprile 2026, almeno in prima convocazione.

Diverso è il caso degli enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare. È una situazione molto frequente, ad esempio, nelle associazioni sportive, dove l’esercizio va dal 1° luglio al 30 giugno. In queste ipotesi, se resta il termine statutario dei 120 giorni, l’assemblea dovrà essere convocata entro il 28 ottobre.

Quale schema di bilancio utilizzare

Non tutti gli enti sono tenuti a redigere il bilancio nello stesso modo.

Le associazioni e gli enti non lucrativi che adottano una contabilità semplificata, basata sulle entrate e sulle uscite, possono generalmente limitarsi a un rendiconto finanziario semplice, senza dover predisporre un bilancio completo con stato patrimoniale e conto economico.

Per gli enti del Terzo settore, invece, il quadro è più strutturato. Gli ETS devono utilizzare gli schemi approvati con il decreto ministeriale del 5 marzo 2020, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dalla Legge n. 104 del 2024.

ETS senza personalità giuridica

Per gli ETS privi di personalità giuridica il limite di riferimento è quello di 300.000 euro di entrate annue.

Se le entrate dell’esercizio precedente sono pari o superiori a tale soglia, l’ente deve redigere il bilancio completo, composto da:

  • stato patrimoniale;
  • rendiconto gestionale;
  • relazione di missione.

Si tratta dei modelli A, B e C del decreto ministeriale del 5 marzo 2020.

Se invece le entrate sono pari o inferiori a 300.000 euro, l’ente può redigere il rendiconto per cassa, cioè il Modello D.

ETS con personalità giuridica

Gli ETS dotati di personalità giuridica, in linea generale, devono redigere il bilancio nella forma completa, indipendentemente dal livello delle entrate.

Il nuovo Modello E

La Legge 104 del 2024 ha introdotto una nuova semplificazione: gli ETS, sia con sia senza personalità giuridica, che abbiano registrato entrate pari o inferiori a 60.000 euro, possono redigere un rendiconto per cassa in forma aggregata.

Questo nuovo schema è stato approvato con il decreto ministeriale del 18 febbraio 2026 ed è denominato Modello E.

Tuttavia, il nuovo modello può essere utilizzato solo a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data della sua pubblicazione, avvenuta il 21 marzo 2026. Questo significa che, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il Modello E potrà essere utilizzato per il bilancio 2026, da approvare nel 2027, ma non per il bilancio 2025 da approvare nel 2026.

Un punto ancora incerto per gli ETS con personalità giuridica sotto i 60.000 euro

Resta un dubbio interpretativo per gli ETS con personalità giuridica che nel 2025 abbiano registrato entrate pari o inferiori a 60.000 euro.

È chiaro che questi enti non possono utilizzare il Modello E per il bilancio 2025, perché il nuovo schema entrerà in gioco solo dal bilancio 2026. Meno chiaro, invece, è se possano utilizzare il rendiconto per cassa ordinario, cioè il Modello D, oppure se debbano necessariamente passare alla forma completa.

Una lettura letterale dell’articolo 13, comma 2-bis del Codice del Terzo settore, insieme alla circolare ministeriale n. 6 del 9 agosto 2024, sembrerebbe orientata verso la forma completa. Tuttavia, una lettura sistematica della disciplina, coerente con le finalità di semplificazione della Legge 104/2024, potrebbe portare a ritenere ammissibile anche il Modello D.

Su questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento ministeriale, per evitare incertezze operative e soluzioni difformi.

Come si approva il bilancio

Il procedimento di approvazione del bilancio coinvolge almeno due organi:

  • l’organo di amministrazione, di solito il consiglio direttivo;
  • l’assemblea dei soci.

Se presente, può intervenire anche l’organo di controllo o il collegio dei revisori.

In genere il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio e approva il documento in una prima fase, redigendo un verbale che ne dia conto.

Successivamente, se esiste un organo di controllo o di revisione, questo esamina il progetto di bilancio e formula il proprio parere, verificando la corrispondenza alle scritture e ai documenti contabili.

Infine, il bilancio viene sottoposto all’assemblea ordinaria per l’approvazione definitiva.

Convocazione dell’assemblea

Le regole per convocare l’assemblea devono essere sempre ricavate dallo statuto. Di norma è richiesta una convocazione scritta, tramite email o lettera, indirizzata a tutti gli associati e contenente:

  • luogo della riunione;
  • giorno e ora della prima convocazione;
  • giorno e ora della seconda convocazione;
  • ordine del giorno.

Se in prima convocazione non viene raggiunto il quorum previsto, e l’assemblea si tiene in seconda convocazione, è comunque necessario redigere anche il verbale della prima convocazione andata deserta.

Assemblee in videoconferenza

Una novità importante riguarda le modalità di svolgimento dell’assemblea.

Il decreto-legge n. 200 del 2025, il cosiddetto milleproroghe, ha prorogato fino al 30 settembre 2026 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere le assemblee in videoconferenza e di utilizzare il voto elettronico o per corrispondenza, anche se lo statuto non lo prevede espressamente.

Per gli ETS, peraltro, il Codice del Terzo settore già consente la partecipazione con mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico, purché sia possibile verificare l’identità del socio e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento, salvo che lo statuto lo vieti.

Il deposito del bilancio al RUNTS

Per la generalità degli enti non lucrativi l’obbligo si ferma alla predisposizione e approvazione del bilancio.

Per gli ETS, invece, c’è un passaggio ulteriore: il deposito telematico del bilancio presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine per il deposito del bilancio 2025 è il 29 giugno 2026.

Il rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi

Accanto al bilancio di esercizio, per molti enti c’è un altro adempimento da non trascurare: il rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi.

Per gli enti non lucrativi e non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di riferimento è ancora una volta il 30 aprile 2026, per quanto riguarda le raccolte effettuate nel 2025.

L’obbligo deriva dall’articolo 20, comma 2, del DPR 600/1973 e riguarda le raccolte fondi disciplinate dall’articolo 143, comma 3, del TUIR.

Per ciascuna raccolta deve essere redatto uno specifico rendiconto, con:

  • entrate;
  • uscite;
  • breve relazione descrittiva dell’evento.

Anche se la norma non lo dice espressamente, è opportuno che il rendiconto sia firmato dal Presidente e ratificato almeno dal consiglio direttivo.

ETS e raccolte fondi occasionali

Anche gli ETS non commerciali sono soggetti a questo adempimento, se nel 2025 hanno svolto raccolte pubbliche occasionali. In tal caso devono utilizzare lo schema previsto dal decreto ministeriale del 9 giugno 2022.

Inoltre, gli ETS devono depositare anche questi rendiconti al RUNTS, sempre entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 29 giugno 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Il bilancio sociale

Un ultimo capitolo riguarda il bilancio sociale, che non interessa tutti gli enti, ma solo alcune categorie.

L’obbligo scatta per gli ETS che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori a 1 milione di euro.

Lo stesso obbligo riguarda anche:

  • le imprese sociali;
  • i Centri di servizio per il volontariato (CSV),

indipendentemente dall’ammontare delle entrate.

Il bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle linee guida approvate con decreto del 4 luglio 2019.

Non esistono regole rigide e dettagliate sulle modalità di approvazione, ma per gli ETS in forma associativa è senz’altro consigliabile far approvare il bilancio sociale nella stessa assemblea che approva il bilancio di esercizio.

Una volta approvato, anche il bilancio sociale deve essere depositato al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, a differenza del bilancio di esercizio, deve essere pubblicato anche sul sito internet dell’ente.

Conclusioni

L’approvazione del bilancio non è un mero adempimento formale, ma un passaggio centrale nella corretta gestione di un ente non profit. Per associazioni ed ETS significa rispettare regole statutarie, garantire trasparenza, adottare il modello corretto e non dimenticare gli obblighi successivi, in particolare quelli verso il RUNTS.

Nel 2026, tra termini assembleari, nuove soglie, Modello E, rendiconti delle raccolte fondi e bilancio sociale, il quadro richiede attenzione e una lettura aggiornata della normativa.

Per questo diventa sempre più importante che gli enti si dotino di strumenti adeguati, di una buona organizzazione interna e di un supporto tecnico qualificato, così da affrontare con correttezza e serenità uno degli appuntamenti più importanti dell’anno associativo.

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