Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate spiegate in modo semplice
Uno degli aspetti più importanti della riforma del Terzo Settore riguarda il cosiddetto “test di commercialità” previsto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Questo meccanismo serve a stabilire se un Ente del Terzo Settore debba essere considerato non commerciale oppure commerciale ai fini fiscali.
La distinzione è molto rilevante perché solo gli ETS non commerciali possono accedere ad alcune importanti agevolazioni fiscali previste dalla riforma, come ad esempio la possibilità di determinare il reddito con i criteri forfetari del Codice del Terzo Settore.
Il primo passo: verificare se le attività sono commerciali
Il punto di partenza riguarda le attività di interesse generale che gli ETS svolgono ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
Secondo la norma, queste attività sono considerate non commerciali quando:
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vengono svolte gratuitamente, oppure
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vengono svolte chiedendo solo il rimborso dei costi effettivi.
Ma cosa si intende per costi effettivi?
La recente Circolare n. 1/E del 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo devono essere considerati:
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i costi diretti;
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i costi indiretti e generali;
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i costi finanziari;
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i costi tributari.
In sostanza bisogna tenere conto di tutti i costi sostenuti dall’ente per svolgere quell’attività.
Attenzione ai contributi pubblici e ai finanziamenti
Nel calcolo dei costi bisogna però considerare anche eventuali contributi o finanziamenti ricevuti.
Se un’attività è finanziata, ad esempio, da:
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contributi pubblici,
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sovvenzioni,
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contributi di fondazioni,
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donazioni finalizzate,
questi importi devono essere sottratti dai costi complessivi.
In questo modo si ottiene il costo effettivo netto a carico dell’ente.
Se i corrispettivi richiesti agli utenti non superano questo costo netto, l’attività resta non commerciale.
Il margine di tolleranza del 6%
La legge prevede anche una piccola tolleranza.
Se i ricavi superano i costi:
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ma solo entro il limite del 6%,
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e per non più di tre anni consecutivi,
l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.
Questo margine serve a evitare che piccoli scostamenti trasformino automaticamente l’attività in commerciale.
Il problema pratico: come fare il test?
Un dubbio molto frequente riguarda il modo in cui deve essere effettuato il test di commercialità.
La domanda è semplice:
👉 il controllo deve essere fatto per ogni singola attività,
oppure si può fare sull’insieme delle attività svolte dall’ente?
La risposta arriva proprio dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2026.
Le semplificazioni per gli ETS più piccoli
Per gli enti con entrate complessive inferiori a 300.000 euro annui, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una importante semplificazione.
In questi casi:
✅ non è necessario analizzare separatamente ogni attività.
L’ente può effettuare il test di commercialità considerando tutte le attività di interesse generale come un’unica attività complessiva.
Questa soluzione è stata pensata per le realtà associative più piccole, dove spesso:
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le attività sono gestite insieme,
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i costi sono promiscui,
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il personale è condiviso.
In questo modo si evitano complicati calcoli contabili.
Cosa succede per gli ETS più grandi
Per gli enti con entrate superiori a 300.000 euro, il test richiede una valutazione più attenta.
In questi casi bisogna verificare se le attività svolte siano omogenee tra loro oppure diverse.
Quando le attività possono essere considerate insieme
Le attività possono essere considerate unitariamente quando esiste una forte integrazione organizzativa.
Alcuni indizi che indicano questa situazione sono:
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utilizzo degli stessi locali;
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impiego dello stesso personale;
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presenza di costi e ricavi promiscui;
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collegamento funzionale tra le attività.
In queste situazioni il test può essere effettuato complessivamente.
Quando invece il test deve essere separato
Se invece le attività risultano molto diverse tra loro, il test deve essere effettuato separatamente per ciascuna attività.
Questo accade, ad esempio, quando:
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le attività appartengono a settori economici diversi (ATECO differenti);
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l’ente tiene contabilità separate;
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le attività sono organizzate in modo autonomo.
Un esempio chiarito dall’Agenzia delle Entrate è quello di un ETS che svolge contemporaneamente:
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attività sanitarie,
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attività di agricoltura sociale.
In questo caso le attività sono considerate distinte e il test deve essere effettuato singolarmente per ciascuna di esse.
Perché questo controllo è così importante
Il test di commercialità non è un semplice esercizio contabile.
Serve infatti a stabilire se l’ente può essere qualificato come:
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ETS non commerciale, oppure
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ETS commerciale.
Questa qualificazione determina:
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il regime fiscale applicabile;
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la possibilità di utilizzare regimi agevolati;
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l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Per questo motivo è fondamentale che presidenti e amministratori delle associazioni comprendano bene il funzionamento di questo meccanismo.